Cassazione Civile, Ordinanza n. 11658/2025 del 04/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario ha proposto opposizione alla stima dell'indennità per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 relativa a terreni utilizzati per la realizzazione di una strada tangenziale. La Corte d'appello aveva confermato l'importo offerto dall'amministrazione, ritenendo i terreni non edificabili e non computando il valore dell'opera pubblica; aveva inoltre escluso il deprezzamento del residuo fondo. Il proprietario ha quindi ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 54 e 42-bis d.P.R. 327/2001 per omessa quantificazione dell'indennità; (2) nullità per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'opposizione alla stima impone una decisione sul rapporto e la determinazione della giusta indennità; (3) violazione delle norme sull'indennità di esproprio e omesso riconoscimento del deprezzamento dell'area residua, allegando che la consulenza tecnica aveva evidenziato l'unità economico-funzionale del fondo e il pregiudizio subito dalla parte residua; (4) violazione dei criteri di determinazione del valore di mercato e della giurisprudenza costituzionale, per avere la Corte escluso la natura edificabile di una porzione del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica; (5) violazione delle norme sull'acquisizione sanante e dell'art. 934 c.c. per avere escluso il valore dell'opera pubblica realizzata sul suolo.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare del Comune sulla tardività del ricorso, affermando che per il ricorso per cassazione continua a valere il termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c. dalla notificazione dell'ordinanza. Nel merito ha rigettato il primo, secondo, quarto e quinto motivo. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'escludere il deprezzamento dell'area residua: il ricorrente aveva allegato l'inutilizzabilità della porzione residua e richiesto CTU, dalla quale emergeva il nesso funzionale tra area espropriata e residua e l'impatto negativo del distacco. La Corte di cassazione ha quindi cassato il provvedimento impugnato limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Nell'acquisizione sanante l'indennizzo va determinato sul valore venale del bene alla data del provvedimento, senza computare il valore dell'opera pubblica realizzata dalla P.A.; la sua applicazione richiede anche la valutazione del pregiudizio subito dall'eventuale area residua, se allegato e provato.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente come norma violata nella determinazione dell'indennità.
Il termine per ricorrere per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, anche quando la decisione sia resa in unico grado o in procedimento semplificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge nei motivi esaminati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro di deduzione della nullità per omessa pronuncia.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda; tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva comunque deciso sul rapporto nei limiti della domanda proposta.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato ai fini dei criteri di determinazione dell'indennità e del valore del bene.
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente per i criteri indennitari e per il deprezzamento delle aree residue.
art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione dell'indennità, ma non accolto.
art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente in tema di conseguenze della riduzione del bene, ma non accolto.
Invocato per sostenere l'attribuzione del valore dell'opera realizzata sul suolo, ma la Corte ha escluso che esso incidano sulla quantificazione dell'indennizzo ex art. 42-bis.
Massime di principio
- L'opposizione alla stima dell'indennità non è un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma un ordinario giudizio sul rapporto, diretto a determinare il quantum effettivamente dovuto; tuttavia il perimetro della decisione resta segnato dalla domanda proposta dalle parti.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice può determinare una somma più favorevole all'opponente, ma non può liquidare un importo inferiore a quello già offerto o determinato, salvo che l'espropriante abbia proposto una domanda riconvenzionale nei termini e nelle forme prescritte.
- Ai fini dell'indennizzo per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene va calcolato senza includere il valore dell'opera pubblica realizzata dalla pubblica amministrazione sul bene.
- La natura edificabile o agricola del fondo deve essere accertata in concreto alla data rilevante ai fini indennitari, tenendo conto della reale utilizzabilità urbanistica della porzione interessata e delle caratteristiche dell'opera pubblica e delle fasce di rispetto.
- Il deprezzamento della porzione residua del fondo può essere riconosciuto quando il proprietario alleghi specificamente l'inutilizzabilità o il pregiudizio funzionale dell'area residua e tale circostanza risulti accertata anche mediante consulenza tecnica; il giudice di merito deve esaminare tali elementi nel giudizio sul rapporto.
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