Cassazione Penale, Sentenza n. 15629/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP del 18/07/2022 con la quale era stata accolta la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva proposta da Febbraio Gennaro. Il PM ha dedotto un'erronea applicazione di legge in tema di competenza esecutiva ai sensi dell'art.665 cod. proc. pen., sostenendo che l'ultima decisione irrevocabile rilevante ai fini della competenza era la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12/02/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la decisione della Corte di Appello del 12/02/2019 aveva modificato, in senso favorevole all'imputato, il giudizio di comparazione ex art.69 cod. pen., il che costituisce riforma sostanziale della sentenza e comporta lo spostamento della competenza esecutiva al giudice di secondo grado ai sensi dell'art.665, comma secondo, cod. proc. pen. Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che, se la sentenza di secondo grado ha operato una riforma sostanziale (es. modificando il giudizio di comparazione o il trattamento sanzionatorio), la competenza per la fase esecutiva si sposta al giudice che ha emesso la decisione di secondo grado (competenza "in executivis").
Riguarda il giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la sua modifica in appello può incidere sul trattamento sanzionatorio e quindi costituire riforma sostanziale rilevante ai fini della competenza esecutiva.
Giurisprudenza (Sez. I, n.39123 del 22.9.2015)
Richiamato come principio che la modifica in appello del giudizio di comparazione tra circostanze rileva ai fini dell'esecuzione e determina lo spostamento della competenza in executivis al giudice d'appello.
Massime di principio
- Se in appello la decisione modifica il giudizio di comparazione o altri elementi che incidono sul trattamento sanzionatorio, tale modifica è una riforma sostanziale e sposta la competenza esecutiva al giudice di secondo grado (art.665 c.p.p.).
- Per determinare la competenza esecutiva occorre individuare l'ultima decisione irrevocabile che abbia definito concretamente il trattamento sanzionatorio: non conta solo la prima pronuncia di merito se è stata sostanzialmente riformata in appello.
- Il GIP non può assumere misure esecutive quando la competenza "in executivis" è passata alla Corte d'Appello; in caso di errore va disposta l'annullamento con trasmissione degli atti al giudice competente.
- Il Pubblico Ministero può impugnare in Cassazione le ordinanze di competenza esecutiva del GIP quando sussiste un'erronea applicazione dell'art.665 c.p.p.; la Cassazione verifica se vi sia stata riforma sostanziale in grado di trasferire la competenza.
- Nella pratica valutare attentamente se la modifica intervenuta in appello incide solo sulla motivazione o anche sul nucleo decisorio (quantificazione/riconoscimento di circostanze): soltanto le modifiche di quest'ultimo tipo giustificano lo spostamento di competenza.
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