Cassazione Penale, Ordinanza n. 21632/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in sede di cd. patteggiamento in appello, aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto in abitazione e per utilizzo indebito di strumenti di pagamento. Nel ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata. La Corte ha rilevato però che, poiché l'imputata aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli attinenti alla pena, risultava preclusa ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica; di conseguenza la censura proposta non era deducibile in cassazione nel perimetro del giudizio delimitato dalla rinuncia ai motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che, nel patteggiamento in appello, una volta rinunciati i motivi di impugnazione diversi da quelli sulla pena, non possono essere devolute questioni sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto.
Norme richiamate
richiamato come disposizione sul concorso di persone nel reato, in relazione ai capi di imputazione confermati in appello
art. 624-bis c.p., commi 1 e 3
richiamato come norma incriminatrice del furto in abitazione/possesso dei luoghi di privata dimora, in concorso
richiamato come aggravante del furto
richiamato come norma incriminatrice per l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
richiamato come aggravante comune
richiamato come base normativa del patteggiamento in appello reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017
richiamato per escludere l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento quando l'appello è definito con rinuncia ai motivi non relativi alla pena
richiamato come base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
richiamato quale fonte della reintroduzione del patteggiamento in appello
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, il giudice di secondo grado decide entro il perimetro dei motivi non rinunciati e non deve pronunciarsi sulla responsabilità penale o sulla qualificazione giuridica del fatto.
- La rinuncia ai motivi di appello preclude anche nel giudizio di legittimità la deduzione di censure estranee ai motivi residui, perché la cognizione del giudice resta limitata ai punti non oggetto di rinuncia.
- Nel giudizio definito con patteggiamento in appello, non è configurabile un obbligo di motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, quando tali questioni esulino dal devoluto residuo.
- Il ricorso per cassazione che investa questioni precluse dalla rinuncia ai motivi di appello è inammissibile e può essere dichiarato senza formalità di procedura, con applicazione delle conseguenze economiche previste dalla legge.
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