Sentenza n. 433/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione del beneficio ex art. 1803 del cod. ord. mil.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della concessione dei benefici economici previsti dall’art. 1803 del Codice dell’ordinamento militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del beneficio economico previsto per gli ufficiali piloti militari, deducendo violazione dell’art. 3 l. 241/1990, erronea applicazione dell’art. 1803 del d.lgs. 66/2010, eccesso di potere per disparità di trattamento, carenza istruttoria ed erronea presupposizione. Ha sostenuto di possedere i requisiti richiesti: età inferiore a quarantacinque anni alla scadenza della ferma obbligatoria, anzianità di servizio militare e aeronavigante, permanenza in servizio permanente effettivo fino al congedo e possesso di un brevetto di pilota militare di elicottero rilasciato dall’Aeronautica. Ha inoltre dedotto l’equipollenza del proprio brevetto rispetto a quelli rilasciati ai piloti dell’Aeronautica e della Marina militare, richiamando una precedente sentenza del Consiglio di Stato. L’Amministrazione aveva invece ritenuto mancante il requisito dell’ammissione alle ferme volontarie biennali previste dall’art. 966 del Codice dell’ordinamento militare, rilevando che il periodo biennale indicato dal ricorrente era stato contratto ad altro titolo, quale vincitore di un concorso interno per ufficiali di complemento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Dall’interpretazione congiunta degli artt. 1803 e 966 del d.lgs. 66/2010 risulta che il beneficio spetta esclusivamente agli ufficiali piloti in servizio permanente che, dopo avere ultimato la ferma obbligatoria e maturato i requisiti di legge, siano stati formalmente ammessi e abbiano effettivamente contratto una o più ferme volontarie biennali. Il premio remunera infatti la specifica decisione del militare di autolimitare la facoltà di congedarsi e di permanere volontariamente nell’amministrazione per ulteriori bienni; non costituisce un premio generale per la mera permanenza in servizio sino al congedo. Nel caso concreto il ricorrente non aveva contratto le ferme volontarie biennali previste dall’art. 966: la rafferma biennale risultante dallo stato di servizio derivava da un diverso titolo, ossia dalla vittoria di un concorso interno per ufficiali di complemento. Tale carenza era autonomamente decisiva e rendeva recessive le questioni sull’equiparabilità del brevetto di pilota e sull’eventuale estensione degli effetti della precedente sentenza del Consiglio di Stato. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio.
Il beneficio economico spetta soltanto agli ufficiali piloti che siano stati formalmente ammessi e abbiano effettivamente contratto una o più ferme volontarie biennali; la mera permanenza in servizio non è sufficiente.
Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
La ferma volontaria biennale costituisce uno specifico vincolo volontario, distinto da una rafferma o da una permanenza in servizio derivante da altro titolo, e rappresenta il presupposto per il premio previsto dall’art. 1803.
art. 2261, comma 1, d.lgs. 66/2010
È richiamato dal ricorrente quale base normativa delle proprie pretese, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sulla mancata contrazione delle ferme volontarie biennali di cui agli artt. 966 e 1803.
La censura di difetto e illogicità della motivazione è stata respinta, poiché il diniego indicava una ragione legittima e autonoma, costituita dalla mancanza del requisito della ferma volontaria biennale.
Massime di principio
- Il premio previsto per gli ufficiali piloti militari è subordinato non soltanto al possesso del brevetto e degli altri requisiti soggettivi, ma anche all’ammissione formale e all’effettiva contrazione della ferma volontaria biennale prevista dalla specifica disposizione normativa.
- La mera permanenza dell’ufficiale in servizio permanente fino al congedo non equivale alla contrazione della ferma volontaria biennale e non attribuisce, di per sé, il diritto al beneficio economico previsto per incentivare l’auto-vincolo alla permanenza in servizio.
- Una rafferma o un periodo di servizio biennale contratto per un titolo diverso dalla ferma volontaria prevista dalla norma incentivante non soddisfa il requisito per la corresponsione del relativo premio.
- Quando manca il requisito autonomamente decisivo della ferma volontaria biennale, diventano irrilevanti, ai fini della decisione, le questioni relative all’equiparabilità del brevetto di pilota o all’estensione di precedenti pronunce favorevoli a soggetti asseritamente analoghi.
- Le disposizioni che riconoscono benefici economici eccezionali e finalizzati a remunerare uno specifico vincolo di permanenza devono essere applicate secondo i presupposti rigorosamente stabiliti dal legislatore, senza estendere il beneficio a situazioni meramente analoghe o prive dell’atto formale di assunzione del vincolo.
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