Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30841/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Nola alla pena di euro 600,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), L. n. 157 del 1992. Nell'atto di impugnazione articolava tre motivi: con il primo chiedeva l'assoluzione perché il fatto non costituirebbe reato; con il secondo invocava l'assoluzione per particolare tenuità del fatto; con il terzo chiedeva la riduzione della pena, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione dei benefici di legge. La Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta da soggetto privo di legittimazione, trattandosi di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione sia al momento della proposizione dell'atto, riqualificato come ricorso per cassazione per l'inappellabilità della sentenza, sia al momento del deposito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando un vizio originario di legittimazione processuale del difensore che aveva proposto e depositato l'atto senza abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 1, lett. b), L. n. 157 del 1992

    norma incriminatrice richiamata solo per identificare il reato oggetto della condanna di merito; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale

  • art. 591 c.p.p.

    la decisione fa applicazione del principio di inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto privo di legittimazione

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla valutazione sulla necessità del patrocinio di un difensore abilitato in Cassazione per la proposizione e il deposito del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta davanti alla Corte di cassazione è inammissibile quando sia sottoscritta o depositata da difensore privo dell'abilitazione al patrocinio in Cassazione, poiché manca la legittimazione processuale richiesta per la valida proposizione del ricorso.
  • Quando la sentenza di merito è inappellabile e l'atto di appello viene riqualificato come ricorso per cassazione, la verifica della legittimazione del difensore va compiuta con riferimento al momento della proposizione e del deposito dell'atto, non essendo sufficiente una successiva regolarizzazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per vizio imputabile alla parte comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.