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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26830/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di annullamento del decreto della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di revoca ex art. 7, secondo comma, L. 27/12/1956, n. 1423 della confisca di prevenzione sui beni acquisiti nel 1980. Il ricorrente ha fondato la domanda sulla più recente pronuncia delle Sezioni Unite "Spinelli" (che delimita l'ablazione ai beni acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità) sostenendo che tale principio dovesse applicarsi retroattivamente alla sua fattispecie, anche in forza dell'orientamento di Sezioni Unite ritenuto compatibile (richiamo a SU Adduino). In sostanza: si chiedeva la revoca ex tunc della confisca per effetto del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale riguardo al nesso temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la semplice evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale (anche se affermata dalle Sezioni Unite) non costituisce "fatto nuovo" idoneo a giustificare la revoca ex tunc della confisca ai sensi dell'art. 7 L. n. 1423/1956; (ii) l'istituto della revoca ex tunc è finalizzato a correggere vizi genetici della decisione definitiva e richiede elementi nuovi e decisivi attinenti al dato storico, non il mero mutamento delle interpretazioni giuridiche; (iii) neppure la richiamata giurisprudenza costituzionale/interpretativa (SU Fiorentino ecc.) consente di demolire giudicati definitivi salvo casi particolari di illegittimità normativa dichiarata incostituzionale con effetti rimedianti espressi; (iv) sul merito la Corte d'appello aveva documentato che la pericolosità del ricorrente era accertata a partire dai primi anni '70, dunque anteriore all'acquisto dei beni del 1980, il che escludeva comunque la revoca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7, secondo comma)

    revoca ex tunc della misura di prevenzione in presenza di "vizio genetico" della decisione definitiva

    L'art. 7, secondo comma, è stato interpretato come il rimedio idoneo alla rimozione di invalidità originarie del provvedimento di prevenzione; la Corte sottolinea che esso richiede fatti nuovi o vizi genetici e non è attivabile per il mero mutamento di orientamento giurisprudenziale

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28)

    introduzione del nuovo istituto della revocazione

    L'introduzione della revocazione con l'art. 28 non si applica retroattivamente; dunque non può essere invocata per eventi anteriori alla sua entrata in vigore

  • Sezioni Unite, "Spinelli" (Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015)

    la pericolosità è "misura temporale" dell'ambito applicativo: per la pericolosità generica ablazione solo dei beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata; per la pericolosità qualificata occorre accertare l'arco temporale rilevante

    Affermato il principio che la confisca di prevenzione opera solo sui beni riconducibili temporalmente al periodo di manifestazione della pericolosità; tuttavia l'applicazione retroattiva di questo principio non è automatica nei confronti di provvedimenti già definitivi

  • Sezioni Unite, "Auddino" (Sez. U., n. 57 del 19/12/2006)

    la confisca è suscettibile di revoca ex tunc in presenza di invalidità genetica del provvedimento

    La pronuncia spiega che la revoca ex tunc serve a riparare errori giudiziari originari (vizi genetici) e che la natura accessoria della confisca rispetto alla misura personale giustifica la revoca in tali casi; ma non autorizza la revoca per cambi interpretativi successivi privi di incidenza su fatti nuovi

  • Sezioni Unite, "Fiorentino" (Sez. U., n. 3513 del 16/12/2021 - dep. 2022)

    la declaratoria di illegittimità costituzionale può offrire rimedio; decisioni interpretative di rigetto non hanno efficacia erga omnes e non aggrediscono il giudicato

    La Corte ha precisato che la declaratoria di incostituzionalità della norma può giustificare interventi rimediali sulla confisca, ma le sentenze interpretative di rigetto o cambi di orientamento giurisprudenziale non bastano a demolire giudicati definitivi

  • Codice di procedura penale (art. 616) e principio sulla condanna per inammissibilità

    art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali e possibili somme alla Cassa delle ammende)

    In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se sussistono le condizioni, a una somma per la Cassa delle ammende; è prevista la verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La revoca ex tunc della confisca di prevenzione richiede l'emersione di un "fatto nuovo" rilevante o di un vizio genetico del provvedimento; il mero mutamento di orientamento giurisprudenziale non costituisce di per sé elemento novativo.
  • Se la pericolosità del soggetto è stata accertata in un periodo anteriore all'acquisto dei beni, la confisca su quei beni è compatibile con il principio della correlazione temporale sancito da SU Spinelli e la revoca è infondata.
  • Le pronunce interpretative della Corte costituzionale possono aprire rimedi solo se incidono su norme ritenute incostituzionali con effetti tali da colpire il giudicato; decisioni interpretative di rigetto non hanno efficacia demolitoria sul giudicato definitivo.
  • Nelle impugnazioni basate su nuovi orientamenti giurisprudenziali il ricorrente deve affrontare e confutare esplicitamente le argomentazioni fattuali e temporali contenute nei provvedimenti originari (dato storico), non limitandosi a rilevare la sola evoluzione dell'interpretazione giuridica.
  • L'introduzione di nuovi istituti normativi (es. revocazione del 2011) non opera retroattivamente: occorre verificare la compatibilità temporale dell'istanza con la disciplina vigente al momento del provvedimento definitivo.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente rischia condanna alle spese e, se non esclusa colpa, al versamento alla Cassa delle ammende; pertanto è strategicamente importante valutare preventivamente la fondatezza soggettiva e oggettiva della domanda prima di proporre gravami basati solo su mutamenti interpretativi.

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