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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01259/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia amministratrice)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito da una società unipersonale a una ragioniera contabile per la gestione della contabilità fiscale e previdenziale, inclusa la posizione contributiva della socia amministratrice. A seguito di un verbale ispettivo INPS che aveva accertato contributi e sanzioni in relazione alla mancata iscrizione della socia nella gestione commercianti, in un primo giudizio erano state proposte domande davanti al giudice del lavoro e poi, separatamente, una domanda risarcitoria contro la professionista. Quella prima statuizione di condanna era stata però dichiarata nulla in appello per ultra petizione, poiché la domanda risarcitoria personale della socia non era stata ritenuta proposta. Nel successivo giudizio introdotto dalla socia contro la contabile, ella chiese il risarcimento del danno pari alle sanzioni INPS, sostenendo che il contratto d'opera professionale fosse anche un contratto a favore di terzo e che l'inadempimento della professionista le avesse causato quel pregiudizio. La Corte d'appello ha ritenuto la domanda preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza del 2015, affermando identità di parti, titolo e oggetto e applicando il principio del dedotto e deducibile. Nel ricorso per cassazione la socia ha dedotto, con i primi due motivi, violazione dei limiti soggettivi e oggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che nel primo giudizio non aveva mai proposto alcuna domanda risarcitoria contro la professionista e che non esisteva un onere di concentrare quella domanda nel precedente processo; con il terzo motivo, assorbito, ha denunciato la violazione dell'art. 1411 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di ragione, il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello sia nell'affermare che la domanda risarcitoria fosse già stata proposta e decisa nel precedente giudizio, sia nell'estendere indebitamente il giudicato alla nuova domanda sulla base del solo principio del dedotto e deducibile. La Suprema Corte ha chiarito che la precedente sentenza aveva invece accertato che nessuna domanda risarcitoria era stata proposta in quel primo processo, sicché la domanda introdotta nel nuovo giudizio era del tutto nuova e non preclusa da giudicato; inoltre, ha precisato che il principio del dedotto e deducibile opera nei limiti oggettivi del giudicato e non impone la proposizione in un unico processo di domande solo connesse, ma diverse per petitum e causa petendi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare nel merito la domanda risarcitoria dopo aver rigettato l'eccezione di giudicato; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di ultra petizione nel precedente giudizio; la decisione del 2015 era stata annullata perché il primo giudice aveva pronunciato su una domanda risarcitoria non proposta.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile entro i suoi limiti oggettivi, ma non si estende a una domanda nuova con petitum e causa petendi diversi da quelli già decisi.

  • artt. 32 ss. c.p.c.

    La connessione tra domande incide sulla competenza e non comporta di per sé un necessario cumulo processuale, né una preclusione alla proposizione autonoma di una domanda in altro giudizio.

  • art. 1411 c.c.

    La doglianza sulla qualificazione del contratto come contratto a favore di terzo è stata proposta ma il relativo motivo è stato assorbito, senza esame nel merito.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo entro i limiti oggettivi della domanda decisa: non preclude la proposizione in un successivo giudizio di una domanda diversa per petitum e causa petendi, ancorché connessa alla precedente.
  • L'accertamento con efficacia di giudicato che in un processo precedente non sia stata proposta una certa domanda esclude che quella domanda possa essere considerata già decisa; pertanto, non può opporsi un'eccezione di bis in idem nei confronti di una domanda effettivamente introdotta per la prima volta.
  • La mera connessione tra due pretese non comporta un onere generale di cumulo processuale: solo specifiche ipotesi riconosciute dall'ordinamento possono imporre la trattazione congiunta, mentre la connessione ordinaria non genera di per sé preclusione alla successiva proposizione autonoma.
  • Per verificare la preclusione da giudicato occorre confrontare in modo rigoroso soggetti, petitum e causa petendi; in difetto di identità, il giudice deve esaminare la nuova domanda nel merito.
  • Quando un motivo di ricorso investe l'erronea applicazione dell'art. 2909 c.c. per estensione indebita del giudicato, la cassazione può intervenire se la decisione di merito ha confuso limiti oggettivi del giudicato con mere valutazioni di opportunità processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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