Cassazione Penale, Sentenza n. 25275/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio della motivazione per omissione nella concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si evidenziava che l'assoluzione dal reato relativo alle armi (capo B) avrebbe dovuto influire sulla valutazione delle attenuanti già escluse in primo grado, e si lamentava l'assenza di una specifica valutazione della questione da parte della Corte territoriale, la quale si sarebbe limitata a escludere la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d'interesse: la difesa in appello si era limitata a riproporre la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche senza introdurre elementi nuovi o specifici, e secondo la giurisprudenza consolidata il giudice d'appello non è tenuto a motivare il diniego in tali ipotesi. Perciò l'eventuale accoglimento in sede di cassazione non avrebbe prodotto effetti utili in un giudizio di rinvio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. (Fatto di contesto: in sede di appello la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo per il capo B) e confermando responsabilità per i restanti reati di rapina aggravata con rideterminazione della pena.)
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità del ricorso, non avendo la parte introdotto nuovi elementi in appello.
Richiamato dal ricorrente quale norma rilevante per la rideterminazione della pena in relazione al riconoscimento delle attenuanti; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità procedurale del ricorso.
Applicato dalla Corte di Cassazione per disporre, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se in appello si ripropongono gli stessi elementi già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado, senza aggiungere argomentazioni o fatti nuovi, il rigetto delle attenuanti generiche difficilmente sarà ritenuto meritevole di ulteriore sindacato e può portare all'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- Il giudice di appello non è obbligato a motivare specificamente il diniego delle attenuanti generiche quando la domanda si limiti a reiterare ragioni già valutate e respinte in primo grado.
- In Cassazione può essere dichiarata inammissibile una impugnazione per 'carenza d'interesse' quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti utili nel successivo giudizio di rinvio.
- Il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (ex art. 616 c.p.p.) se il ricorso risulta manifestamente inammissibile o frutto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche in sede di appello è utile introdurre elementi nuovi e specifici o evidenziare profili di valutazione non previamente considerati, affinché il giudice d'appello sia tenuto a una motivazione puntuale.
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