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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12222/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione deducente errata applicazione della legge penale in relazione all'estinzione del reato per prescrizione (art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e art. 157 c.p.), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Il ricorrente sostiene che il dies a quo della prescrizione sia la data della presentazione della dichiarazione originaria (31/12/2011), essendo il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 reato istantaneo, mentre la Corte d'appello avrebbe fatto partire il termine dalla data della dichiarazione integrativa (30/09/2012). Contesta inoltre il computo delle giornate di sospensione della prescrizione indicato dalla Corte d'appello (672 giorni), sostenendo che il conteggio corretto sarebbe inferiore (la sentenza di primo grado aveva computato 559 giorni) e che una delle sospensioni (rinvio dal 5/12/2019 al 9/7/2020) non dovrebbe essere valutata come sospensiva perché disposta per assenza di teste e non per adesione all'astensione degli avvocati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate e in parte generiche, confermando che il termine di prescrizione, anche considerando l'interruzione, era di dieci anni dalla data di commissione e che alla stessa dovevano aggiungersi 672 giorni di sospensione. La Cassazione ha confermato il computo della Corte d'appello che ha così suddiviso i 672 giorni: 315 giorni (25/05/2017–05/04/2018) per adesione dell'avvocatura all'astensione delle Camere Penali; 217 giorni (05/12/2019–09/07/2020) per analoga adesione, rilevando l'adesione del sostituto difensore avv. Antonio Di Sarno; e 140 giorni (16/06/2022–03/11/2022) per rinvio disposto su richiesta della difesa. La Cassazione ha ritenuto che, alla data della pronuncia (30/06/2023), il termine di prescrizione non fosse decorso né assumendo come dies a quo il 29/09/2012 né il 31/12/2011. Per tali ragioni il ricorso è stato giudicato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce le fatture o elementi passivi inesistenti ai fini IVA; qui considerata come reato 'istantaneo' nel principio prospettato dalla difesa, ma la Corte ha valutato la data di commissione anche alla luce degli atti (dichiarazione integrativa) e ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione dopo aver computato le interruzioni e le sospensioni rilevanti.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nel motivare la censura sull'applicazione della legge penale (relativa alla determinazione del fatto e del tempo della consumazione), ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la ricostruzione difensiva del dies a quo e ha confermato il computo temporale operato dalla Corte d'appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto dal ricorrente fosse generico e privo della specificità richiesta, rendendo il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente la prescrizione in Cassazione è necessario fornire calcoli specifici e confrontare punto per punto il computo fatto dal giudice impugnato: mere affermazioni generiche non sono ammissibili.
  • Nei reati tributari occorre individuare chiaramente il momento di consumazione (dies a quo): se il reato è qualificato come istantaneo, va fatto riferimento al fatto materiale che integra il reato (es. data della dichiarazione contenente elementi fittizi), ma il giudice valuta la data in base agli atti concreti e alle eventuali dichiarazioni integrative.
  • I periodi di sospensione della prescrizione per adesione all'astensione delle Camere Penali o per rinvii disposti su istanza della difesa devono essere contabilizzati; l'adesione di un difensore sostituto può essere considerata valida ai fini della sospensione se risulta dagli atti.
  • Se si contesta che una sospensione non sia dovuta (es. perché il rinvio sarebbe per assenza di teste e non per astensione), va dimostrato nei dettagli con riferimento agli atti processuali; l'assenza di tale dimostrazione rende il rilievo inefficace.
  • Rischio di condanna per spese e ammende: un ricorso mal fondato o privo di specificità può oltre a essere dichiarato inammissibile comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente.

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