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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43924/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, deduceva insufficiente, errata e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., censurando la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese in appello e la mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato invece che in ricettazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto le questioni erano già devolute e adeguatamente risolte dalla Corte d'Appello. È richiamato il principio secondo cui la semplice disponibilità della refurtiva, senza elementi univoci che indichino il coinvolgimento nel furto, comporta l'obbligo di fornire una spiegazione attendibile; la confessione dell'imputato è stata ritenuta strumentale e priva di indicazioni su tempo, modalità e luogo del furto, per cui la valutazione di merito è stata considerata corretta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. e) e comma terzo)

    Invocata per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d'appello adeguata e quindi ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del comma terzo

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamato per la ricostruzione sintetica del motivo di ricorso in cassazione

  • artt. 624 e 625 cod.pen.

    Richiamati come riferimento alla fattispecie del furto rispetto alla quale il giudice ha valutato l'assenza di elementi univoci per riqualificare il fatto da ricettazione a furto

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016)

    Principio secondo cui la disponibilità di beni risultati provento di reato, se non adeguatamente giustificata, integra il reato di ricettazione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell'imputato in appello è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato
  • La semplice confessione generica della disponibilità di cosa proveniente da furto non è sufficiente a escludere la ricettazione se mancano elementi specifici (tempo, luogo, modalità) che colleghino l'imputato al furto
  • Se l'imputato è trovato in possesso di refurtiva e non fornisce una spiegazione attendibile e dettagliata sull'origine, ciò può legittimare la condanna per ricettazione anche in assenza di prove dirette del furto
  • Per contestare la motivazione (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) è necessario dimostrare che il giudice non ha affrontato punti essenziali o che la motivazione è manifesta assente, illogica o contraddittoria
  • La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare l'obbligo di rifondere le spese e l'applicazione di somme a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende

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