Cassazione Penale, Sentenza n. 43924/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, deduceva insufficiente, errata e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., censurando la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese in appello e la mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato invece che in ricettazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto le questioni erano già devolute e adeguatamente risolte dalla Corte d'Appello. È richiamato il principio secondo cui la semplice disponibilità della refurtiva, senza elementi univoci che indichino il coinvolgimento nel furto, comporta l'obbligo di fornire una spiegazione attendibile; la confessione dell'imputato è stata ritenuta strumentale e priva di indicazioni su tempo, modalità e luogo del furto, per cui la valutazione di merito è stata considerata corretta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. e) e comma terzo)
Invocata per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d'appello adeguata e quindi ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del comma terzo
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito alla declaratoria di inammissibilità
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Richiamato per la ricostruzione sintetica del motivo di ricorso in cassazione
Richiamati come riferimento alla fattispecie del furto rispetto alla quale il giudice ha valutato l'assenza di elementi univoci per riqualificare il fatto da ricettazione a furto
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016)
Principio secondo cui la disponibilità di beni risultati provento di reato, se non adeguatamente giustificata, integra il reato di ricettazione
Massime di principio
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell'imputato in appello è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato
- La semplice confessione generica della disponibilità di cosa proveniente da furto non è sufficiente a escludere la ricettazione se mancano elementi specifici (tempo, luogo, modalità) che colleghino l'imputato al furto
- Se l'imputato è trovato in possesso di refurtiva e non fornisce una spiegazione attendibile e dettagliata sull'origine, ciò può legittimare la condanna per ricettazione anche in assenza di prove dirette del furto
- Per contestare la motivazione (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) è necessario dimostrare che il giudice non ha affrontato punti essenziali o che la motivazione è manifesta assente, illogica o contraddittoria
- La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare l'obbligo di rifondere le spese e l'applicazione di somme a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende
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