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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07973/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto di energia elettrica aggravato. Il primo motivo contestava la sussistenza dell'aggravante relativa alla cosa destinata a pubblico servizio, sostenendo che non fosse configurabile nel caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo a terminali collocati in proprietà privata. Il secondo motivo censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'aggravante dell'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. ricorre anche quando l'energia elettrica sia sottratta mediante allacciamento abusivo ai terminali posti in una proprietà privata, poiché rileva la destinazione finale dell'energia a un pubblico servizio, da cui viene distolta. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché il furto pluriaggravato ha un minimo edittale di tre anni di reclusione, superiore alla soglia dei due anni prevista per l'astratta applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    È richiamato come una delle aggravanti del furto contestate e confermate in appello, senza specifica elaborazione autonoma nel testo.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    L'aggravante è configurabile quando l'energia elettrica sia sottratta mediante allacciamento abusivo, poiché conta la destinazione finale dell'energia a un pubblico servizio da cui viene distolta, non la sua esposizione alla pubblica fede durante il transito nella rete.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa quando il reato contestato presenta un minimo edittale superiore a due anni di reclusione, non essendo così astrattamente applicabile l'istituto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'aggravante del furto relativo a cosa destinata a pubblico servizio è configurabile anche nella sottrazione di energia elettrica effettuata con allaccio abusivo a terminali collocati in proprietà privata, purché l'energia sia destinata a un servizio pubblico dal quale viene illecitamente distolta.
  • Ai fini dell'aggravante, non assume rilievo decisivo la circostanza che l'energia transiti nella rete o sia esposta alla pubblica fede, mentre è determinante la sua destinazione finale a pubblico servizio.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è astrattamente applicabile ai reati per i quali il minimo edittale superi due anni di reclusione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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