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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02545/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo ipotecario concluso con una banca e dalla domanda del mutuatario volta a ottenere il ricalcolo del dovuto, deducendo profili di usurarietà del tasso di mora e del tasso soglia, nonché l'esistenza di usura sopravvenuta e la nullità del contratto bancario ai sensi dell'art. 117 TUB. La corte d'appello aveva respinto l'appello contro la decisione di primo grado sfavorevole al mutuatario. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: i primi due richiamando l'art. 342 c.p.c. per censurare la valutazione di inattendibilità della CTP e il preteso conflitto logico dei fatti e delle doglianze; il terzo denunciando un travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado; il quarto lamentando un ostacolo all'applicazione della normativa vigente a tutela del consumatore; il quinto invocando la necessità di una CTU; il sesto contestando il rigetto della nullità dei contratti bancari ex art. 117 TUB; il settimo chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha aderito integralmente alla proposta di definizione accelerata e ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, qualificandolo anche come inammissibile perché i motivi erano estranei al paradigma dell'art. 360 c.p.c. o rivolti contro la sentenza di primo grado. In particolare, i primi due motivi erano costruiti sull'art. 342 c.p.c., norma propria dell'appello e non del ricorso per cassazione; il terzo e il quarto erano diretti contro la sentenza di primo grado; il quinto e il sesto erano censure di merito non riconducibili ai motivi di legittimità; il settimo era inammissibile perché la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello non spetta alla Corte di cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, applicazione dell'art. 96 c.p.c. e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    norma relativa all'appello, non utilizzabile per costruire motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è mezzo a critica vincolata e i motivi devono essere riconducibili a uno dei casi tassativi previsti dalla norma

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano

    il ricorrente deve individuare in modo chiaro e immediato il motivo di ricorso e ricondurlo correttamente a una delle ipotesi di legittimità

  • art. 117 TUB

    invocato dal ricorrente come base per la domanda di nullità dei contratti bancari, senza che la Corte esamini nel merito la doglianza

  • art. 96 c.p.c.

    applicata per le conseguenze economiche della soccombenza e della proposizione del ricorso ritenuto manifestamente infondato/inammissibile

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata: i motivi devono essere immediatamente riconducibili a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c., senza limitarsi a riproporre censure di merito o doglianze proprie dell'appello.
  • La violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. si configura quando i motivi non sono chiaramente esposti o non sono correttamente incardinati nelle categorie del giudizio di legittimità.
  • Censure formulate ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sono inconferenti in cassazione, poiché attengono alla struttura dell'atto di appello e non ai motivi del ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere diretto contro la sentenza di primo grado, salvo il ricorso per saltum o specifiche ipotesi consentite dalla legge.
  • La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello non è un potere attribuibile alla Corte di cassazione nel giudizio di legittimità.
  • La proposizione di motivi manifestamente estranei al paradigma del giudizio di cassazione può condurre al rigetto e alla condanna alle spese, con applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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