Sentenza del 18/11/2021 n. 35218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo al 2001 emesso sulla base di un PVC della Polizia Tributaria: (i) contestazione della non imponibilità delle sostituzioni/apparecchiature effettuate in garanzia per mancanza di idonea documentazione (doppia annotazione); (ii) contestazione di cessioni formalmente verso la sammarinese "Robotica del Titano" in regime di non imponibilità, ma con effettivo destinatario Assotech s.r.l. La CTP di Modena aveva accolto il ricorso e la CTR dell'Emilia ne aveva confermato la decisione; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo la contribuente ha definito la lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.119/2018 pagando le rate previste e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per mancata notificazione di un diniego della definizione e per mancata istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020 previsto dall'art.6 del D.L. n.119/2018. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato imposto alla ricorrente il pagamento del "doppio contributo unificato" in quanto la norma sul raddoppio ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (richiamata Cass. 23175/2015).
Norme richiamate
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; prevede la sospensione del processo su istanza del contribuente e la dichiarazione di estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro termini fissati (conseguente responsabilità per le spese anticipate).
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato; la Corte ricorda che tale misura è eccezionale e di natura sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. civ., sent. n. 23175/2015
Giurisprudenza che conferma il carattere eccezionale del raddoppio del contributo unificato e limita la sua applicazione ai casi tipici sanzionatori (rigetto/inammissibilità/improcedibilità).
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art.6 D.L. 119/2018 può determinare l'estinzione del processo se non vengono rispettati i termini procedurali successivi (mancata istanza di trattazione entro il termine previsto): il contribuente deve seguire scrupolosamente i termini per evitare effetti processuali indesiderati.
- La sospensione del procedimento opera solo su istanza del contribuente; per avvalersi della definizione è necessaria la presentazione della domanda e il versamento (anche della prima rata) nei termini stabiliti.
- Se il processo è dichiarato estinto per effetto della definizione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo o disposizione contraria.
- Il raddoppio del contributo unificato è una misura di carattere eccezionale e sanzionatorio: la sua applicazione va limitata ai casi espressamente previsti (es. rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non può essere estesa per interpretazioni estensive.
- Sulle questioni di merito relative all'IVA: la non imponibilità delle prestazioni di garanzia richiede adeguata documentazione; la doppia annotazione (o altra documentazione) è necessaria quando il bene ritorna al fornitore e viene poi ristabilito il trasferimento al cliente, mentre non è richiesta se la riparazione/sostituzione avviene in loco o il bene resta in disponibilità del cliente quando irreparabile.
- Per le cessioni a soggetti esteri o a società sammarinesi in regime di non imponibilità, è fondamentale provare il reale destinatario economico/effettivo e la corretta applicazione del regime di non imponibilità mediante documentazione probatoria idonea.
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