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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32597/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dal detenuto, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenuti sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo proposto dal detenuto contro il diniego del Magistrato di sorveglianza alla concessione di un permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario. Il detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è quindi più ammessa la presentazione di un ricorso personale da parte del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 30 Ord. pen.

    Disciplina il permesso di necessità oggetto del diniego del Magistrato di sorveglianza e del successivo reclamo.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Dopo la modifica richiamata dalla Corte, impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non consente il ricorso personale.

  • art. 1, comma 63, L. 103/2017

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la possibilità di presentare personalmente il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Costituisce la base della condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • A seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dall'art. 1, comma 63, L. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall'interessato, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La presentazione personale del ricorso per cassazione determina la manifesta inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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