Cassazione Penale, Sentenza n. 08674/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sollevando tre censure: 1) errata qualificazione giuridica delle condotte come peculato (art. 314 c.p.) anziché truffa (art. 640 c.p.), sostenendo che l'acquisizione delle somme è avvenuta mediante artifici e raggiri (falsificazione dei mandati); 2) errata applicazione dell'art. 476 c.p. (falso in atto pubblico), con la tesi che le falsificazioni sarebbero assorbite dal peculato essendo mere azioni successive all'appropriazione; 3) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione circa la determinazione dell'aumento di pena per continuazione dopo che in appello è stata dichiarata la prescrizione di alcuni reati, con conseguente presunta reformatio in peius nella determinazione degli aumenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la qualificazione dei fatti come peculato: il ricorrente, quale responsabile della ragioneria e titolare del potere di emanare mandati, aveva la disponibilità giuridica delle somme e pertanto l'appropriazione integra il reato di peculato anche se accompagnata da falsificazioni formali. Ha inoltre confermato che il reato di falso in atto pubblico (art. 476 c.p.) non è assorbito dal peculato poiché si tratta di fattispecie autonome e compiute in momenti diversi; respinta la doglianza sulla continuazione e sulla reformatio in peius (la Corte ha ritenuto corretta la riduzione di pena per la prescrizione dichiarata in appello). È stato però rilevato un errore materiale nel conteggio degli aumenti per continuazione e la pena è stata corretta in tre anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione (dopo applicazione della diminuzione per il rito). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte interpreta la fattispecie come integrata quando il pubblico ufficiale aveva la disponibilità giuridica delle somme (es. potere di emettere mandati di pagamento); la presenza di falsificazioni non esclude il peculato se l'agente già disponeva giuridicamente delle somme
La Corte richiama il discrimine giurisprudenziale: la truffa si configura quando il possesso del bene è acquisito con artifizi e raggiri inducendo la vittima a trasferire il possesso; qui non è il caso perché il pubblico ufficiale aveva disponibilità giuridica preventiva
art. 476 cod. pen. (falso in atto pubblico)
Il falso in atto pubblico è reato autonomo rispetto al peculato e può concorrere con esso quando la falsificazione è una condotta distinta e materialmente completata prima o indipendentemente dall'appropriazione
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius in appello: la Corte afferma che il divieto riguarda anche gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (compreso l'aumento per continuazione), ma nel caso specifico non è stata violata perché la riduzione conseguente alla prescrizione è stata correttamente calcolata
art. 15 cod. pen. (criterio di specialità nel concorso apparente di norme)
Richiamato per escludere criteri valutativi diversi dal principio di specialità: la valutazione della correlazione normativa tra peculato e falso si effettua comparando le strutture astratte delle fattispecie
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se il pubblico ufficiale titolare del potere di emettere mandati o di disporre la spesa ha la disponibilità giuridica delle somme, la condotta appropriativa integra il peculato, anche se accompagnata da falsificazioni contabili o documentali.
- La sussistenza di artifizi o raggiri non comporta automaticamente la riclassificazione in truffa quando l'agente possedeva già, per ragione d'ufficio, la disponibilità giuridica del denaro.
- Il reato di falso in atto pubblico può concorrere con il peculato: le falsificazioni formali costituiscono una fattispecie autonoma se materialmente compiute e non sempre vengono assorbite nella punizione del reato appropritativo.
- In appello il divieto di reformatio in peius investe anche gli elementi autonomi della determinazione della pena (quali gli aumenti per continuazione); la dichiarazione di prescrizione di singoli reati deve tradursi in una corrispondente riduzione della pena senza aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza impugnata.
- Errori materiali nel conteggio della pena (es. nel computo degli aumenti per continuazione) possono essere corretti d'ufficio dalla Corte senza incidere sul principio di divieto di reformatio in peius, purché la correzione sia mera rettifica aritmetica.
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