Cassazione Penale, Sentenza n. 12259/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Giudice di pace di Taranto che li aveva condannati per lesioni cagionate dal morso di un cane di proprietà di GIULIANI Michele. I motivi di ricorso sono due: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio per non aver adeguatamente valutato le prove a discarico (documentazione, memorie difensive e dichiarazioni dei testi LATERZA e CRISTIANO), nonché per aver attribuito rilievo negativo al silenzio processuale degli imputati; si contesta che le dichiarazioni della teste BRIZIO non individuino correttamente il proprietario/custode e che non siano stati compiuti accertamenti su altre proprietà della stessa via; (2) carenza dell'elemento soggettivo (colpa) in capo a GIULIANI Michele: si deduce che il proprietario aveva adottato misure materiali (rifacimento muro di cinta, cancello elettrico, lavori di ristrutturazione) e che la fuga dell'animale fosse un evento imprevedibile, oltre a produrre documentazione che attesterebbe l'assenza di GIULIANI Domenico nel luogo per lavoro straordinario.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Rigetta il primo motivo come manifestamente infondato perché le censure costituiscono mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non evidenziano contraddizioni o illogicità tali da integrare i vizi di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p.; le valutazioni del giudice di merito sulla compatibilità del modello dell'auto e sugli orari di lavoro non sono manifestamente illogiche. Rigetta il secondo motivo ritenendo che la difesa non abbia dimostrato l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento: la responsabilità del proprietario deriva dall'obbligo di custodia e di adottare cautele adeguate perché il luogo di detenzione sia idoneo a impedire che l'animale si sottragga al controllo; le misure allegate non contrastano il dato che il cane sia riuscito a oltrepassare il muro di cinta o a sottrarsi alla custodia. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), codice di procedura penale
Limita l'intervento di legittimità ai vizi di motivazione quali contraddittorietà, illogicità e mancata applicazione del diritto; non consente una semplice rivalutazione del materiale probatorio operata dalla Corte di cassazione
Termine di riferimento per valutare gli obblighi di custodia degli animali: impone al proprietario l'obbligo di adottare cautele idonee a prevenire reazioni prevedibili dell'animale e il rischio per terzi
legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 33 e 38
Riferimento alla depenalizzazione di alcune fattispecie: nonostante la depenalizzazione, il contenuto di tali norme può essere utilizzato come parametro di valutazione degli obblighi di custodia (riferimento storico/interpretativo)
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente esprimere disaccordo con la valutazione del giudice di merito: il ricorso deve individuare contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; altrimenti è inammissibile.
- Il proprietario di un animale è responsabile per le lesioni causate dall'animale quando non adotta le cautele necessarie o affida la custodia a persona inidonea; non basta dimostrare genericamente di aver preso misure se non si prova l'effettiva idoneità di tali misure a impedire la fuga o l'evento dannoso.
- Documenti che attestino presenza/assenza (es. cartellini di lavoro) devono essere temporally dettagliati per essere incisivi in discolpa: indicare il giorno non basta se non si specificano le ore in cui si era assenti rispetto al momento dell'evento.
- Le dichiarazioni dei testimoni che ricostruiscono eventi indirettamente (es. riferito dalla coniuge) possono essere considerate attendibili se il giudice le ritiene riscontrate da altri elementi; la difesa deve proporre elementi concreti che mettono in dubbio la attendibilità o la ricostruzione fattuale.
- L'esercizio del diritto al silenzio non costituisce automaticamente un elemento a sfavore, ma la mancata utilizzazione o il contenuto delle memorie difensive devono essere contestualizzati nel processo: il ricorso in Cassazione non può limitarsi a lamentare l'apparente mancata considerazione delle memorie se non viene dimostrato un vizio motivazionale.
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