Cassazione Civile, Ordinanza n. 31407/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La parte ricorrente, quale erede del contribuente originario, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sola parte in cui, pur avendo accolto l'appello del de cuius e quindi definito il merito in senso favorevole al contribuente, aveva disposto la compensazione delle spese del grado. Il ricorso è stato articolato in un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, come modificato, per avere il giudice tributario compensato le spese senza che ricorressero i presupposti di legge. La censura si fondava sull'assunto che la parte fosse totalmente vittoriosa e che la motivazione addotta dalla corte tributaria - ascrivibilità dell'errore al primo giudice e assenza di concorso della controparte - non integrasse gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al criterio della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricordato che la compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, ma che, quando essa incide in pregiudizio della parte totalmente vittoriosa, la motivazione deve comunque rispettare i parametri normativi e non può basarsi su ragioni che non siano "gravi ed eccezionali". Poiché il giudizio di secondo grado era stato instaurato dopo le modifiche normative richiamate e la relativa disciplina consentiva la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, la formula usata dal giudice di merito è stata ritenuta inidonea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nella regolazione delle spese di lite.
nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
la Corte lo richiama quale norma di raffronto: la compensazione è possibile solo nei casi previsti dalla legge, come integrata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 2
è richiamato come fonte della modifica del regime della compensazione delle spese.
legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile.
Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
è richiamata come sentenza additiva che ha inciso sul testo dell'art. 92 c.p.c., rilevante anche per la disciplina tributaria.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, ma tale discrezionalità è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
- La parte totalmente vittoriosa non può, in linea di principio, essere gravata delle spese di lite se non ricorrono i presupposti normativi che consentono una deroga al criterio della soccombenza.
- Nel regime applicabile dopo le modifiche normative richiamate, la compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, che non possono identificarsi in una generica imputabilità dell'errore al primo giudice.
- Le 'gravi ed eccezionali ragioni' idonee a giustificare la compensazione devono avere consistenza analoga alle ipotesi tipiche previste dalla legge, come l'assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze di pari gravità.
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