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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29174/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti per furto aggravato in concorso, commesso in un esercizio commerciale il 15 gennaio 2021, con recidiva reiterata e specifica. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che i beni sarebbero stati protetti da un doppio sistema di sicurezza, costituito da placca antitaccheggio e videosorveglianza continua da parte di un operatore. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 545-bis c.p.p. e 56 l. n. 689/1981 per l'omessa applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo contrasta con l'orientamento consolidato secondo cui la presenza di videosorveglianza o di dispositivi antitaccheggio non esclude l'aggravante. Quanto al secondo motivo, osserva che la Corte di appello aveva espressamente escluso la pena sostitutiva con motivazione non adeguatamente censurata dal ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non viene meno per la sola presenza di videosorveglianza o dispositivi antitaccheggio. Ha ritenuto il secondo motivo non confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, che aveva già escluso la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Norme poste a base della condanna confermata in appello per furto commesso in concorso con aggravanti, tra cui quella dell'esposizione alla pubblica fede.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di videosorveglianza o di dispositivi antitaccheggio.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente per chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva; la Corte rileva che la questione non è stata adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 56 l. n. 689/1981

    Richiamato insieme all'art. 545-bis c.p.p. in tema di pene sostitutive, ma senza specifiche ulteriori utili nel testo.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno dell'impugnazione e il puntuale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'aggravante del furto relativo a cosa esposta alla pubblica fede non è esclusa dalla mera esistenza di sistemi di videosorveglianza o di dispositivi antitaccheggio, se il bene resta comunque affidato alla sorveglianza indiretta propria dell'esposizione al pubblico.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre censure generiche: occorre un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione di una pena sostitutiva è inammissibile quando non si misuri con l'esplicita motivazione con cui il giudice di merito abbia già escluso tale beneficio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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