Cassazione Penale, Ordinanza n. 25115/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la ricorrenza di una causa di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. e su concorde richiesta delle parti, aveva riqualificato il fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e aveva rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 800 di multa nei confronti dell'imputata. La ricorrente ha chiesto l'annullamento deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., che la motivazione fosse carente e insufficiente sia sulla responsabilità penale sia sulla rideterminazione della pena, contestando inoltre l'individuazione di una pena base ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che i motivi investivano profili non deducibili in presenza di rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza e, quanto al trattamento sanzionatorio, una pena concordata non illegale.
Norme richiamate
La sentenza resa in sede di concordato sui motivi limita l'ambito delle deduzioni in cassazione nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è stato dedotto dalla ricorrente, ma ritenuto non utilmente proponibile nei limiti del caso deciso.
Non è consentito denunciare in cassazione il mancato rilievo di cause di proscioglimento quando vi sia stata rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il fatto è stato riqualificato nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
Non citato nel testo.
sentenza n. 186/2000 Corte costituzionale
Richiamata per escludere l'inammissibilità incolpevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza preclude la deduzione di vizi relativi all'art. 129 c.p.p. in rapporto al mancato proscioglimento.
- Quando la sentenza è resa a seguito di concordato sui motivi, non è proponibile in cassazione una censura sul trattamento sanzionatorio se la pena concordata non è illegale.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di inammissibilità incolpevole.
Come è indicizzato
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