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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16281/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che aveva confermato l'inammissibilità, per tardività, del ricorso originario avverso il provvedimento sanzionatorio emesso per omesso versamento del contributo unificato in un procedimento civile. La CTR aveva ritenuto che la notifica dell'atto sanzionatorio si fosse perfezionata, per i destinatari, decorsi dieci giorni dall'avviso raccomandato di deposito e giacenza presso l'ufficio postale, sicché il ricorso notificato oltre il termine di 60 giorni era tardivo. Con l'unico motivo i ricorrenti deducevano: violazione delle norme sulle notificazioni e omessa applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione; omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sul perfezionamento della notifica ai fini del termine di impugnazione; conseguente nullità della sentenza. Sostenevano, in sostanza, che il termine per impugnare dovesse decorrere dal ritiro effettivo del plico presso l'ufficio postale, avvenuto successivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, poco specifico e non autosufficiente, non chiaramente riferiti alle rationes decidendi della sentenza impugnata, e in parte costruiti come richiesta di riesame del merito. Nel merito delle censure, ha osservato che la CTR non aveva disapplicato il principio di scissione degli effetti della notificazione, ma lo aveva correttamente applicato distinguendo tra momento di spedizione e momento di perfezionamento per il destinatario, coincidente con il decorso di dieci giorni dall'avviso di giacenza. È stata inoltre disposta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato, senza statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    è la base del provvedimento sanzionatorio per omesso versamento del contributo unificato in relazione al mutamento del rito nel processo civile.

  • art. 8, comma 4, L. 890/1982

    nelle notifiche a mezzo posta, il perfezionamento per il destinatario, in caso di deposito del plico per temporanea assenza, si verifica decorsi dieci giorni dall'avviso di giacenza, non al momento del ritiro effettivo.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare requisiti di chiarezza, specificità, pertinenza e autosufficienza; la loro violazione comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    i motivi dedotti devono essere coerentemente ricondotti al vizio denunciato; il n. 5, dopo le Sezioni Unite, consente solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non una generica critica motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    il rispetto dei requisiti di specificità e chiarezza del ricorso è funzionale alla tutela effettiva del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    la disciplina dell'atto di ricorso e la sanzione di inammissibilità sono lette in funzione del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro del giusto processo e della tutela effettiva, anche in rapporto all'esigenza di non imporre oneri processuali superflui.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere chiari, specifici, autosufficienti e univocamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mescolanza di censure eterogenee o la richiesta di un riesame del merito determinano inammissibilità.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può più essere formulata come generica critica alla motivazione, ma solo come deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • In tema di notificazione a mezzo posta con deposito del plico per temporanea assenza del destinatario, il termine per impugnare decorre per il destinatario dal perfezionamento previsto dalla disciplina speciale, e non dalla scelta soggettiva del momento di ritiro del plico.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione non implica che, per il destinatario, il termine impugnatorio decorra dalla spedizione dell'atto quando la legge speciale colleghi il perfezionamento alla giacenza e al decorso del termine previsto.
  • Il mancato rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso incide sulla possibilità della Corte di legittimità di esercitare il controllo richiesto e conduce alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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