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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05369/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario, stipulato nel 1982 e chiuso nel 2005. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato la banca a restituire alla correntista oltre 538 mila euro, qualificando come indebitamente versate le somme addebitate nel rapporto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che non potesse ritenersi provato l'indebito perché la cliente non aveva prodotto l'intera serie degli estratti conto, sicché mancava la prova completa dei rapporti dare-avere; (2) ha dedotto che la Corte d'appello aveva errato nel porre a carico della banca la produzione del contratto di conto corrente, mentre spettava alla cliente dimostrare l'invalidità della clausola sugli interessi ultralegali indicati come "uso piazza"; (3) ha contestato la mancata applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b., che secondo la banca avrebbe dovuto essere usato in ogni caso nel ricalcolo. La banca ha quindi chiesto la cassazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha respinto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, affinché rivaluti il materiale istruttorio e decida nuovamente sul punto devoluto in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio. La Corte ha chiarito che la mancata produzione integrale degli estratti conto non impedisce, di per sé, il ricalcolo del saldo sulla base degli elementi disponibili, ma ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva posto sulla banca l'onere di provare l'esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, ritenendo invece che tale onere gravi sulla parte che agisce in ripetizione di indebito. È stato inoltre confermato che l'art. 117, comma 7, t.u.b. non si applica retroattivamente ai contratti anteriori alla sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla ripetizione dell'indebito; la Corte la considera nel quadro dell'azione restitutoria proposta dalla correntista.

  • art. 2697 c.c.

    È la norma centrale sul riparto dell'onere della prova: chi agisce per ripetizione di indebito deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa l'assenza di valida causa debendi e l'invalidità della clausola invocata.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il primo motivo perché conforme a principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

  • art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385 del 1993

    La disposizione sul tasso sostitutivo per interessi ultralegali è stata ritenuta non retroattiva e quindi inapplicabile ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato per affermare che il correntista può richiedere alla banca la documentazione del rapporto, ma ciò non trasferisce sulla banca l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda restitutoria.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'assenza del contratto può, in ipotesi, essere supplita anche da argomenti di prova ricavati dal comportamento processuale della controparte e da altri mezzi probatori.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione di indebito relativa a un rapporto di conto corrente, la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda: il giudice può ricostruire il dare-avere anche attraverso elementi documentali parziali e consulenza tecnica contabile, assumendo come base il primo saldo disponibile se questo è il dato più sfavorevole al cliente.
  • La parte che agisce per la restituzione di somme asseritamente indebitamente versate deve provare il fatto costitutivo della pretesa, cioè l'inesistenza della causa debendi; se la domanda si fonda sulla nullità di una clausola sugli interessi ultralegali, l'onere di provare l'esistenza e il contenuto di quella clausola grava sull'attore, non sulla banca.
  • Il principio di vicinanza della prova non può essere utilizzato per trasferire alla banca l'onere di dimostrare la validità del contratto o delle clausole, quando il documento è normalmente nella disponibilità di entrambe le parti al momento della sottoscrizione.
  • La prova della clausola contrattuale e della sua invalidità non deve necessariamente passare attraverso la produzione del contratto scritto: il contenuto del rapporto può essere dimostrato anche mediante altri mezzi di prova, incluse presunzioni e argomenti di prova ricavati dal comportamento processuale della controparte.
  • La disciplina del tasso sostitutivo prevista dall'art. 117, comma 7, t.u.b. non si applica retroattivamente ai contratti bancari stipulati prima della sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProve
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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