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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17105/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva disposto misure cautelari personali (custodia in carcere per alcuni e arresti domiciliari con divieto di comunicazione/incontro per altri) per gravi indizi relativi a un presunto sodalizio criminale dedito a reati fiscali, fallimentari e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le censure formative dei ricorsi hanno riguardato: nullità o inammissibilità dell'appello del P.M. per aspecificità; vizio di motivazione e mancata autonoma valutazione del Tribunale (eccessivo rinvio per relationem alla richiesta del P.M.); insufficiente prova della "attualità" e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio); sproporzione e inadeguatezza della misura rispetto al ruolo e alla condotta di singoli indagati; mancato esame di dichiarazioni e atti difensivi prodotti in sede camerale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da Michele e Stefano Mazzon e da Salvatore Mercurio (ritenuti infondati), confermando la legittimità della valutazione sul profilo della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari per questi soggetti. Ha invece ritenuto fondate in parte le censure di Fabio De Carlo e di Giancarlo Busti con riferimento specifico alla motivazione sulle esigenze cautelari: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tali profili e ha disposto il rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame esclusivamente in punto di sussistenza e proporzionalità delle esigenze cautelari (con conseguente possibile revisione delle misure relative a De Carlo e Busti).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di impugnare il rigetto della richiesta di misure cautelari: il Tribunale del riesame può riesaminare anche ex novo la sussistenza dei presupposti cautelari, nei limiti e con le modalità discusse dalla giurisprudenza.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Imposta i criteri di motivazione delle misure cautelari; la Corte conferma che il Tribunale del riesame può richiamare atti del procedimento, purché renda evidente il proprio esame critico e la rilevanza degli elementi citati.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio): la Corte ricorda che il pericolo di inquinamento va valutato sia sulle prove acquisite sia su quelle da acquisire e che l'attualità del pericolo si fonda su una prognosi anche non immediata ma probabile.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Previsione sulle condizioni ostative all'applicazione delle misure per reati puniti con pena lieve (art. 275, comma 2-bis): il Tribunale ha valutato la non operatività di tale causa ostativa rispetto ad alcuni capi, tenendo conto della consistenza e della reiterazione delle condotte.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riguarda il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento di sequestro reale era stato disposto in sede antecedente ma è stato ritenuto dal riesame distinto dalla valutazione delle misure personali.

  • d.lgs. n. 74/2000 (artt. 2, 5, 8, 10-ter, 10-quater)

    Norme relative ai reati tributari: gli articoli citati sono stati richiamati come oggetto delle imputazioni fiscali e del sequestro finalizzato alla confisca del profitto dei reati.

  • artt. 216, 223 Legge fallimentare

    Richiamati in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta (distrazione/dissipazione e sottrazione dei libri sociali): la Corte ha considerato possibile il concorso di estranei quando sia dimostrata la consapevolezza dell'apporto al depauperamento patrimoniale.

  • art. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme sulle impugnazioni: la giurisprudenza è richiamata per valutare i requisiti di specificità e ammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero nel giudizio cautelare.

  • art. 416 cod. pen.

    Riguarda il delitto associativo: la Corte ricorda che l'associazione per delinquere si fonda su un accordo generale e non richiede necessariamente che ogni associato conosca tutti i dettagli delle attività di ogni complice.

Massime di principio

  • L'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p. ha natura impugnatoria: è soggetto ai requisiti di specificità ma può essere ammesso anche se rinvia in parte alla richiesta originaria quando il provvedimento reiettivo sia apodittico o laconico; il Tribunale del riesame può effettuare un riesame ampio dei presupposti cautelari.
  • Il Tribunale del riesame può richiamare per relationem atti e argomentazioni della richiesta del P.M., purché dimostri di aver svolto un esame critico e motivato degli elementi richiamati; la mera copia pedissequa della richiesta senza autonoma valutazione può essere censurata.
  • La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve considerare sia le prove già acquisite sia quelle ancora da acquisire: l'esistenza di procedure fallimentari o sequestri non esclude automaticamente tale pericolo.
  • L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione non richiedono l'immediatezza di una nuova occasione di delinquere ma devono essere fondate su una prognosi ragionata che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e condizioni di vita; l'abbandono formale di cariche può essere elemento utile ma non sempre è decisivo.
  • La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare devono essere motivate specificamente rispetto al ruolo effettivo e alla gravità puntuale della condotta contestata: per posizioni con limitata esposizione penale o minor apporto al disegno criminoso la Corte può disporre il riesame delle esigenze cautelari.
  • In sede di legittimità non è consentita la rianalisi estensiva dei fatti e delle prove (es.: riconsiderazione delle intercettazioni o delle risultanze probatorie tipiche di merito); tuttavia la Corte può accertare carenze motivazionali sui requisiti cautelari e ordinare il rinvio per un nuovo esame.

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