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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20876/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato da un coerede per il pagamento di un conguaglio divisionale risultante da una precedente sentenza passata in giudicato che aveva disposto la divisione di un asse ereditario e posto a carico del dante causa delle ricorrenti una somma a titolo di conguaglio. Il debitore aveva proposto opposizione deducendo di avere già assolto il proprio obbligo mediante pagamenti eseguiti in favore di altri coeredi asseritamente aventi diritto a ricevere il conguaglio. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando inesistente il credito azionato e nullo il precetto, salvo cessazione della materia del contendere per una limitata voce di spese di trascrizione. In appello, il creditore aveva sostenuto che il titolo giudiziale rendeva vincolante l'obbligo di pagamento e che il debitore avrebbe dovuto avvisarlo prima di effettuare pagamenti a terzi coeredi. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il creditore avesse titolo per agire esecutivamente e che il pagamento spontaneo del debitore, effettuato senza preavviso pur in presenza di precedenti intimazioni, non fosse idoneo a escludere il diritto di credito. Le eredi del debitore hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa pronuncia o omesso esame della questione centrale relativa alla possibilità del creditore di procedere esecutivamente contro il dante causa; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale in punto di spese, per avere la Corte territoriale compensato le spese del primo grado e posto integralmente a carico delle appellate quelle dell'appello nonostante la soccombenza del creditore non fosse stata riconosciuta e non esistesse un obbligo giuridico di preavviso del pagamento a favore di terzi coeredi.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione: le ricorrenti avevano dedotto che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non avevano depositato la copia della sentenza notificata munita di relata e delle ricevute PEC richieste dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre, dalla stessa ricostruzione temporale risultava che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine breve, sicché non operava la deroga giurisprudenziale che talvolta consente la procedibilità anche senza quel deposito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile e le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti per denunciare un preteso omesso esame/omessa pronuncia da parte della Corte d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la compensazione delle spese di primo grado e la condanna alle spese d'appello

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    norma la cui inosservanza determina improcedibilità del ricorso se non è depositata copia autentica della sentenza notificata con relata e, ove notificata via PEC, messaggio e ricevute di accettazione e consegna

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per spiegare il termine breve di impugnazione e il controllo di tempestività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso

  • Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005

    richiamata sul tema dell'onere di deposito della sentenza notificata ai fini dell'improcedibilità

  • Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648

    richiamata sul medesimo profilo dell'art. 369 c.p.c.

  • Cass., sez. U, 25/03/2019, n. 8312

    richiamata per affermare che l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata eccezione della controparte

  • Cass., sez. 2, 26/10/2017, n. 25453

    richiamata in senso conforme sulla rilevabilità officiosa dell'improcedibilità

  • Cass., sez. 6-L, 29/11/2016, n. 24178

    richiamata in senso conforme sulla rilevabilità officiosa dell'improcedibilità

  • Cass., sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066

    richiamata per la deroga alla improcedibilità quando dal ricorso risulti la tempestiva notificazione entro il termine breve

  • Cass., sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386

    richiamata per il medesimo principio sulla prova di resistenza rispetto al termine breve

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione e, se la notificazione è avvenuta via PEC, anche messaggio e ricevute di accettazione e consegna; la mancanza di tale deposito comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non viene sanata dal fatto che il controricorrente non eccepisca il vizio nel controricorso.
  • La deroga alla sanzione di improcedibilità opera solo se dal ricorso e dalla relativa notificazione emerga comunque la tempestiva proposizione dell'impugnazione entro il termine breve; in mancanza di tale prova di resistenza, il ricorso resta improcedibile.
  • Le censure di merito, comprese quelle relative alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla regolazione delle spese, restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato improcedibile in via preliminare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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