Cassazione Penale, Sentenza n. 35001/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un lotto di terreno in contrada Spatinelli, proprietà della ricorrente, per il reato di cui all'art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006 (discarica abusiva). La ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora: sosteneva che i rifiuti fossero stati depositati da terzi in un fondo normalmente accessibile, di non avere consapevolezza né aver agevolato l'illecito, e che la chiusura del cancello fosse stata operata dal figlio solo dopo la segnalazione degli incendi, contestando l'asserita recinzione/custodia e la riconducibilità dell'attività illecita alla proprietaria
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione puntuale e non apparente: erano stati accertati accumuli di rifiuti di varia natura (alcuni in combustione) su un terreno adeguatamente recintato e chiuso con catena e lucchetto, elementi idonei a fondare il grave indizio di discarica abusiva e il pericolo di nuovi depositi e combustioni. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo richiede la verifica di gravi indizi e del periculum e che l'attribuzione definitiva della responsabilità appartiene al giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p., la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'emissione del decreto di sequestro preventivo da parte del Gip; utilizzata come riferimento procedurale per la misura reale
art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006
Fattispecie penale contestata (discarica abusiva), comprensiva anche di rifiuti speciali; la presenza di accumuli e combustioni rientra nella configurazione astratta del reato
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali alla sola censura per "violazione di legge"
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte valuta se la motivazione è assente o meramente apparente
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge: censure di mera illogicità della motivazione non sono sindacabili se non con appositi motivi
- La mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente integra violazione di legge; per essere rilevante in Cassazione la motivazione del provvedimento deve essere del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza
- Per il sequestro preventivo di un bene sono sufficienti la sussistenza di gravi indizi e il pericolo concreto (periculum in mora); non è richiesto l'accertamento pieno della responsabilità penale
- La circostanza che rifiuti possano essere stati depositati anche da terzi non esclude automaticamente la legittimità del sequestro: la valutazione della titolarità dell'illecito è questione di merito e di indagine, mentre il provvedimento cautelare può poggiare su indizi 'prima facie' che colleghino il bene al reato
- Il riesame davanti al tribunale non deve trasformarsi in un accertamento definitivo del reato; le contestazioni attinenti alla responsabilità concreta e alla attribuzione degli autori sono di competenza del procedimento principale
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