Cassazione Penale, Sentenza n. 28018/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di ragguaglio di una pena pecuniaria pari a euro 26.400, deducendo un vizio di motivazione e un errore di calcolo. In particolare si contestava che il provvedimento avesse considerato erroneamente la multa di euro 51.000 come corrispondente a 276 giorni (9 mesi e 6 giorni) mentre il calcolo 51.000/250 dava 204 giorni, con conseguente diversa quantificazione dei giorni di pena espiata in eccesso utili al ragguaglio. Si deducevano inoltre contraddizioni sulla detrazione di vari periodi di pena (anni 1 e 17 giorni, mesi 4 e 13 giorni, ecc.), sull'effetto dell'indulto (due mesi non computabili per fungibilità) e sulla illegittima mera presa d'atto dei provvedimenti di cumulo senza che il giudice dell'esecuzione verificasse autonomamente la correttezza dei calcoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, riscontrando una motivazione lacunosa nell'ordinanza del Tribunale di Milano. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, precisando che il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a recepire passivamente le detrazioni operate dal pubblico ministero o da altri provvedimenti di cumulo, ma deve verificare direttamente i calcoli e, se necessario, procedere a un nuovo e corretto cumulo avvalendosi dei poteri ex art. 666, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione nella determinazione del ragguaglio; la Corte rileva carenze motivazionali nell'ordinanza impugnata
Richiamato nella deduzione del ricorrente in relazione alle norme sulle pene pecuniarie; dal testo emerge l'impugnazione della corretta applicazione delle regole di trasformazione/ragguaglio delle pene pecuniarie
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare e, se occorre, ricalcolare il cumulo e le detrazioni delle pene, utilizzando i poteri previsti da questa norma
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019 (Macrì, Rv. 277912)
Richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione non può delegare al pubblico ministero l'accertamento dei periodi presofferti ma deve provvedervi direttamente per determinare la pena residua
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a prendere atto dei calcoli effettuati dal pubblico ministero o da precedenti provvedimenti di cumulo: deve verificare autonomamente la correttezza dei conteggi e, se necessario, procedere a un nuovo cumulo.
- Errori di calcolo aritmetico nel ragguaglio della pena pecuniaria (es. conversione multa/giorni) sono motivo valido per censurare la motivazione e ottenere l'annullamento dell'ordinanza se non adeguatamente chiariti.
- I periodi coperti da indulto o altre misure che incidono sulla fungibilità devono essere esplicitamente considerati e motivati: non possono essere computati per il ragguaglio se la norma o la situazione concreta ne esclude la fungibilità.
- Se la motivazione è contraddittoria o lacunosa circa le detrazioni operate (es. quali periodi sono stati già computati/detratti), la corretta strada è l'annullamento con rinvio perché il giudice dell'esecuzione compia un nuovo esame e dia conto dei calcoli.
- La giurisprudenza consolidata impone che, per determinare la pena residua e la decorrenza, il giudice dell'esecuzione si avvalga dei poteri istruttori previsti dalla legge quando le risultanze documentali non siano chiare o risultino errori evidenti.
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