Cassazione Penale, Sentenza n. 12514/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) nella parte in cui si è ritenuta la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente ha dedotto che la sostanza sequestrata conteneva un principio attivo pari allo 0,6%, inferiore alla soglia minima "drogante", per cui era priva di efficacia farmacologica e quindi inidonea a integrare il reato di spaccio; inoltre i giudici di merito si sono basati unicamente sulla dichiarazione di uso da parte dell'imputato senza altri elementi probatori idonei a dimostrare offensività o destinazione alla cessione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza più recente sul principio di offensività in concreto (in particolare Sezioni Unite "Di Salvia"), la Corte ha stabilito che, se la sostanza detenuta è priva di efficacia farmacologica per percentuale di principio attivo inferiore alla soglia minima e non emergono altri elementi che dimostrino la capacità lesiva o la destinazione alla cessione, non può integrarsi il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Poiché nel caso concreto mancavano elementi integrativi e il giudice aveva valorizzato solo la dichiarazione di uso, violando lo standard probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
D.P.R. 09/10/1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma che punisce la detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti: la Corte interpreta l'applicabilità della fattispecie alla luce del principio di offensività in concreto, richiedendo che la sostanza abbia efficacia drogante o vi siano elementi che ne dimostrino la capacità di lesione del bene giuridico.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per censurare la motivazione per illogicità/insufficienza nella valutazione della prova relativa al reato di stupefacenti.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
standard di prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"
Definisce lo standard probatorio necessario per la condanna: la Corte ha ritenuto che tale standard non fosse soddisfatto perché mancavano elementi concreti che dimostrassero l'efficacia drogante o la destinazione alla cessione.
Sez. Un. n. 9973 del 21/09/1998 ("Kremi")
la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza stupefacente ... potesse non superare la cosiddetta "soglia drogante" non avesse rilevanza ai fini della punibilità
Orientamento giurisprudenziale anteriore secondo il quale anche dosi con principio attivo inferiore alla soglia possono rilevare penalmente per la tutela della salute pubblica e dell'ordine; la Corte ricorda però che successive pronunce hanno introdotto una diversa valutazione.
Sez. Un. n. 28605 del 24/04/2008 ("Di Salvia")
il principio di offensività ... opera su un duplice piano ... e quello dell'applicazione giurisprudenziale ... tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato (offensività in concreto)
Sezioni Unite che richiedono la verifica concreta dell'idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante; principio estensibile alla detenzione ai fini di cessione e assunto dalla Corte quale criterio decisivo.
Corte costituzionale, sent. n. 360/1995
Richiamata per il principio secondo cui, nelle fattispecie di reato impossibile/reati di pericolo, l'offensività astratta deve trovare riscontro nell'offensività in concreto; in mancanza, la fattispecie astratta non è applicabile.
Massime di principio
- Per i reati di detenzione ai fini di cessione il giudice deve accertare l'offensività in concreto: non basta che la sostanza sia inserita nelle tabelle, occorre valutare la sua efficacia farmacologica e la probabilità dell'evento lesivo.
- Se l'analisi chimica dimostra una percentuale di principio attivo al di sotto della soglia "drogante" e non emergono altri elementi probatori (quantità inconsueta, confezionamento per la vendita, bilancini, comunicazioni, precedenti di spaccio, proventi, testimoni, ecc.), non è possibile ritenere integrato il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.
- L'ammissione dell'imputato di uso personale è, di per sé, un elemento insufficiente a dimostrare la destinazione alla cessione; occorrono elementi oggettivi aggiuntivi.
- Il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.) impone che la condanna poggi su prove tali da escludere ricostruzioni alternative ragionevoli; in caso di dubbio fondato l'esito deve favorire l'imputato (assoluzione/annullamento per "il fatto non sussiste").
- La giurisprudenza più recente privilegia un'interpretazione costituzionalmente orientata del principio di offensività: il giudice deve sempre valutare la reale idoneità della sostanza a costituire un pericolo concreto per i beni tutelati.
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