Cassazione Penale, Ordinanza n. 18224/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito sfavorevole per l'imputata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione, lamentando: 1) l'inosservanza degli artt. 385, 131-bis e 54 c.p., sostenendo di essersi allontanata dal domicilio degli arresti domiciliari non per dolo, ma per gravi ragioni di salute e comunque invocando la particolare tenuità del fatto; 2) la mancanza di motivazione in ordine alla recidiva. La Corte rileva che il primo motivo si limita a riproporre censure già disattese in appello, ove era stata evidenziata l'assenza di prova di ricoveri ospedalieri urgenti nei giorni delle evasioni e l'abitualità delle condotte, incompatibile con l'art. 131-bis c.p.; il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché attinente a una violazione di legge non dedotta con l'appello e prospettata per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reato di evasione contestato all'imputata, rispetto al quale il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di abitualità delle condotte di reato.
Invocato dalla difesa quale causa di giustificazione legata a gravi ragioni di salute, ma la Corte rileva che mancava la prova di ricoveri ospedalieri urgenti nei giorni delle evasioni.
La censura relativa alla motivazione sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione e non già con i motivi di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere riproposte in modo meramente reiterativo censure già motivate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito accerti l'abitualità della condotta, elemento ostativo alla sua operatività.
- La deduzione di una causa giustificativa o di esclusione del dolo richiede un supporto probatorio concreto; la mera allegazione di ragioni di salute, in assenza di prova di urgenza o ricovero, non è sufficiente a superare la ricostruzione di merito.
- Le questioni di violazione di legge non dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
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