Cassazione Penale, Ordinanza n. 34452/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Precisa che il termine per il deposito della motivazione non è sospeso nel periodo feriale e che la sospensione feriale opera solo per i termini processuali che incombono alle parti, non per quello assegnato al giudice per redigere e depositare la sentenza. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d'appello ha confermato quella di primo grado. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pronunciata il 4 giugno 2024, il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione scadeva il 2 settembre 2024, ma il deposito è avvenuto il 26 agosto 2024; da tale data non decorreva ancora il termine per impugnare, che ha iniziato a decorrere dal 2 settembre 2024 ed è scaduto il 12 ottobre 2024. Il ricorso è stato invece presentato il 14 novembre 2024. La Corte esclude anche l'aumento di 15 giorni previsto per il procedimento cartolare ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p., e ribadisce che il termine di deposito della sentenza non è soggetto a sospensione feriale.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione quando la sentenza sia depositata prima di tale scadenza.
L'aumento di 15 giorni del termine di impugnazione non opera nel caso trattato in forma cartolare.
Il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale; alla sua scadenza decorre il termine per impugnare.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno
La sospensione feriale riguarda i termini processuali delle parti e non si estende al termine del giudice per il deposito della sentenza.
art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
La riduzione del periodo feriale da 45 a 30 giorni non ha modificato il principio per cui il termine di deposito della sentenza non è sospeso.
Conversione del d.l. n. 132 del 2014 richiamata per confermare l'assetto normativo vigente in tema di sospensione feriale.
Massime di principio
- Il termine per redigere e depositare la motivazione della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, poiché tale sospensione tutela le parti e non l'attività del giudice.
- Se la sentenza è depositata prima della scadenza del termine assegnato per la motivazione, il termine per impugnare decorre dalla data originaria di scadenza di quel termine, non dalla data effettiva del deposito.
- Il raddoppio o aumento del termine di impugnazione previsto per alcune modalità di trattazione non opera automaticamente in ogni procedimento, ma richiede il presupposto specifico indicato dalla norma.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità senza esame dei motivi di merito e determina la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
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