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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34555/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 612 cod. pen. (atti persecutori). Nel corso del ricorso per cassazione è stata prodotta la remissione di querela, personalmente resa dalla querelante e contestualmente accettata dall'imputato, redatta il 03/04/2025 dinanzi alla Tenenza di Pagani - Legione Carabinieri Campania. Il ricorrente deduce che la remissione di querela estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.

La decisione

La Corte ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela e, non essendovi elementi che giustifichino una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato l'estinzione ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. Ha inoltre affermato che l'estinzione travolge le statuizioni civili. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. L'imputato è stato comunque condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 10/09/2025.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Fatto oggetto della condanna iniziale (atti persecutori); la condanna è stata poi resa inefficace dall'estinzione del reato per remissione di querela.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi di questa norma in conseguenza della remissione di querela intervenuta e documentata.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per adottare una pronuncia sostitutiva o diversa ai sensi di questa disposizione e pertanto si è limitata a dichiarare l'estinzione ex art. 152.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini)

    Principio secondo il quale la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Massime di principio

  • La remissione di querela valida e accettata estingue il reato anche se intervenuta durante il giudizio di legittimità; il giudice di cassazione deve rilevarla se documentata e il ricorso è tempestivo.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su questioni processuali come l'inammissibilità del ricorso e comporta l'annullamento della sentenza penale senza rinvio.
  • L'estinzione del reato travolge anche le relative statuizioni civili (le pretese civili connesse vengono meno).
  • In casi analoghi è fondamentale produrre prova formale della remissione e della accettazione personale (atto redatto dall'autorità), nonché verificare la tempestività del ricorso per consentire al giudice di legittimità di rilevare l'estinzione.
  • Anche se il reato è estinto, possono essere comunque disposte condanne al pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato.

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