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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9718 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE - Unità Socio Sanitaria - Reddito fondiario degli immobili strumentali - Trasformazione in reddito di impresa ex art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, deducendo la violazione degli artt. 88, 34, 40, 108 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986. Secondo l'Amministrazione, l'esenzione o la non commercialità delle attività assistenziali e sanitarie svolte dalla ULSS non escludeva l'autonoma tassazione come reddito fondiario degli immobili strumentali a tali attività. La ULSS sosteneva invece che tali immobili non dovessero generare reddito imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso IRPEG. La Corte ha chiarito che l'attività sanitaria istituzionale degli enti pubblici istituiti esclusivamente a tale scopo non è attività commerciale, ma ciò non elimina il reddito fondiario degli immobili strumentali. In assenza di reddito d'impresa, il reddito fondiario non viene assorbito in quest'ultimo e deve concorrere autonomamente alla formazione del reddito complessivo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la ULSS è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.100 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 88, comma 2, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    L'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale.

    La norma esclude la qualificazione commerciale dell'attività istituzionale sanitaria e assistenziale svolta dagli enti pubblici interessati, ma non esclude la tassazione degli eventuali redditi fondiari posseduti dall'ente.

  • Art. 40, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Gli immobili relativi a imprese commerciali producono reddito d'impresa e non reddito fondiario. Tuttavia, tale meccanismo di assorbimento non opera quando manca un'attività commerciale fiscalmente riconosciuta.

  • Art. 108, d.P.R. n. 917 del 1986

    Il reddito degli enti pubblici non commerciali deve essere determinato sommando autonomamente le diverse categorie reddituali, compresi i redditi fondiari, secondo un criterio analitico o atomistico.

  • Art. 87, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986

    Gli enti pubblici residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale sono soggetti all'IRPEG, secondo la disciplina applicabile ai redditi da essi posseduti.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto cassare la sentenza e decidere direttamente la controversia nel merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ha costituito il fondamento processuale del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione delle norme tributarie indicate.

Massime di principio

  • Per gli enti pubblici non commerciali, la non commercialità dell'attività istituzionale non comporta automaticamente l'esclusione da imposizione di tutti i redditi dell'ente.
  • Gli immobili strumentali a un'attività sanitaria o assistenziale non commerciale mantengono, in linea generale, la natura di immobili produttivi di reddito fondiario.
  • Il reddito fondiario viene assorbito nel reddito d'impresa solo quando l'immobile è riferibile a un'attività commerciale fiscalmente qualificata; in mancanza di tale presupposto, conserva autonomia.
  • Il reddito complessivo degli enti non commerciali deve essere determinato sommando separatamente le diverse categorie di reddito, senza far confluire automaticamente ogni provento nel reddito d'impresa.
  • La valutazione deve distinguere tra esenzione o non commercialità dell'attività esercitata e autonoma disciplina fiscale dei beni immobili posseduti dall'ente.

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