Cassazione Penale, Ordinanza n. 35069/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza del 4 novembre 2025 della Corte d’appello di Salerno, relativa alla contestazione di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo disponibile emerge una censura concernente l’applicabilità dell’art. 393-bis c.p.p. (come riportato nel provvedimento) rispetto alla condotta contestata; non sono precisati ulteriori motivi né i dettagli fattuali dell’episodio. La Corte rileva che le doglianze riproducono profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non siano consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito. Le argomentazioni della sentenza impugnata sono considerate giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle doglianze difensive, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche, anche quanto all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 393-bis indicato nel testo. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; il testo fornito non consente di ricostruire ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
a fronte della conditta di resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente
La disposizione è richiamata per identificare il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato all’imputato; il testo non espone ulteriori elementi sulla sua interpretazione.
quanto alla rivendicata ed esclusa applicabilità nel caso dell'ad 393 bis cpp a fronte della conditta di resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente
La Corte conferma l’esclusione dell’applicabilità della disposizione al caso, richiamando le argomentazioni dei giudici di merito, che giudica corrette e non affette da manifeste incongruenze logiche.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; nel caso concreto è disposto il pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre profili già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata risulti giuridicamente corretta, pertinente alle doglianze, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p., compresa, nel caso considerato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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