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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21794/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 27/09/2024. L'unico motivo deduceva, in sostanza, un errore di qualificazione giuridica del fatto: la difesa contestava la sussunzione della condotta nella fattispecie di ricettazione, sostenendo una diversa ricostruzione della dinamica concreta e dei suoi elementi. La Corte di cassazione osserva però che le doglianze si fondavano su una lettura alternativa dei fatti e su criteri valutativi diversi da quelli adottati dai giudici di merito, senza indicare specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali. Viene inoltre rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentito in sede di legittimità il riesame della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, in assenza di specifiche censure su travisamenti decisivi. Ha inoltre affermato che i giudici di merito avevano correttamente sussunto il fatto nell'art. 648 c.p., motivando in modo logico e giuridicamente corretto, anche con riferimento all'assenza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 648 c.p.

    La fattispecie concreta è stata correttamente sussunta nella ricettazione; la Corte richiama la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito e l'assenza di prova del coinvolgimento nel reato presupposto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto, quando le censure mirano soltanto a proporre una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
  • Per superare la soglia dell'ammissibilità, il motivo di ricorso deve indicare con precisione gli specifici errori di diritto o i decisivi travisamenti della prova; non basta una generica contestazione della motivazione o della qualificazione giuridica.
  • La ricettazione può essere ritenuta correttamente integrata quando la motivazione di merito dia conto, in modo logico e giuridicamente coerente, della provenienza illecita del bene e dell'assenza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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