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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13991/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato confermata dalla Corte di appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. L'unico motivo dedotto censurava l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproduceva profili già esaminati e adeguatamente motivati in appello, sicché non era scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 c.p.

    Norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello per furto aggravato.

  • art. 625, nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti contestate e ritenute sussistenti nella sentenza impugnata.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante speciale invocata dal ricorrente, il cui mancato riconoscimento è stato censurato in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifiche ragioni di illogicità o violazione di legge, questioni già esaminate e congruamente motivate dal giudice di merito.
  • Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante può essere devoluto in cassazione solo se la doglianza si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e indica effettivi vizi giuridici o argomentativi, non essendo sufficiente una mera reiterazione delle argomentazioni difensive.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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