Cassazione Penale, Sentenza n. 33352/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati a Salvaguardia per gravi indizi di concorso in turbativa d'asta aggravata da finalità agevolativa. Il difensore deduceva vizi di motivazione: omissione di valutazione della tesi alternativa (agire per tutelare il cugino Mallamaci), errata interpretazione delle intercettazioni, mancata considerazione delle pressioni già subite da Mallamaci da parte di terzi (Giuseppe Nasone), genericità e non riscontrabilità delle dichiarazioni di Carmelo Cimarosa; censurava inoltre il riconoscimento dell'aggravante agevolativa (contestando la consapevolezza e la conoscenza del ruolo di Fulco) e la sussistenza delle esigenze cautelari per possibile reiterazione del reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui la Cassazione non può rivalutare il merito probatorio ma soltanto verificare la tenuta logica della motivazione e la presenza di travisamento della prova. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo logico e coerente: le intercettazioni dimostravano l'autorità criminale di Fulco e l'accettazione degli ordini da parte di Salvaguardia, le altre conversazioni e le dichiarazioni di Cimarosa costituivano elementi confermativi non viziati da illogicità manifesta. Anche le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate alla luce del ruolo e dell'apporto fornito dal ricorrente a capo della 'ndrangheta; pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la norma è usata per delimitare i motivi di impugnazione e la verifica, in Cassazione, della correttezza formale e logica della motivazione del giudice di merito.
Richiamato nel testo della sentenza in relazione al vizio di motivazione; la Corte lo cita nel contesto della delimitazione dei profili critici attinenti alla motivazione (il testo della sentenza sembra usarlo insieme ad art. 273 c.p.p. per la nozione di vizio di motivazione).
Norma richiamata in relazione alla qualificazione della vicenda come aggravata da finalità agevolativa di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e il contesto indiziario dimostrassero il ruolo e l'autorità del capo (Fulco) e la consapevole azione del ricorrente in favore della cosca.
Invocata per l'operatività delle conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso: applicazione delle spese e disposizione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015; Sez. 3 n. 6722 del 21/11/2017; Sez. 5 n. 7465 del 28/11/2013)
I precedenti sono stati utilizzati per riaffermare il principio che la Cassazione non può rivalutare il merito probatorio né la credibilità delle intercettazioni se non in presenza di travisamento manifesta e decisiva della prova o di illogicità manifesta della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è limitata a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione e non può riesaminare il valore probatorio degli elementi di fatto salvo il caso di travisamento o illogicità manifesta e decisiva.
- Le intercettazioni possono essere contestate in cassazione solo se è dimostrabile un travisamento del loro contenuto da parte del giudice di merito; una diversa interpretazione è ammessa soltanto con adeguata allegazione e quando la difformità sia decisiva.
- Per contestare la gravità indiziaria occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia illogica o contraddittoria, non semplicemente proporre una diversa lettura alternativa dei fatti.
- Il riconoscimento di aggravanti legate ad agevolazione mafiosa si fonda sull'insieme degli elementi indiziari (intercettazioni, ruoli e rapporti gerarchici, comportamenti) e richiede una censura basata su errori logici o travisamento per essere accolta in Cassazione.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può essere confermata se risulta che il soggetto ha dato apporto ad un capo di un'associazione di tipo mafioso; anche questa valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi di logica o travisamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta tipicamente la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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