Cassazione Civile, Ordinanza n. 10730/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (espropriante)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo per la realizzazione di una variante stradale e dell'interconnessione con i caselli autostradali su terreni siti nel Comune di La Spezia. Il proprietario ha proposto opposizione alla stima sostenendo che, nel determinare l'indennità, non fossero stati considerati: la perdita di una cisterna che costituiva l'unica fonte di approvvigionamento idrico del fondo; la demolizione di una strada interna; l'inquinamento acustico e atmosferico; la diminuzione del valore della porzione residua. La società espropriante ha, a sua volta, chiesto una determinazione inferiore dell'indennità. La Corte d'appello, dopo CTU, ha qualificato l'area come agricola, ha ritenuto irrilevanti le pretese relative alla cisterna perché già indennizzata in altra precedente vicenda espropriativa, ha escluso il danno da inquinamento perché non specifico della singola porzione di fondo e ha accolto la domanda riconvenzionale rideterminando al ribasso l'indennità. In cassazione il proprietario ha dedotto: (1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla cisterna, sostenendo che la cisterna insistesse sulla particella oggetto della seconda espropriazione e non su quella della precedente; (2) violazione dell'art. 54 del d.P.R. 327/2001 e degli artt. 112 e 702-bis c.p.c., per avere la Corte trattato l'opposizione alla stima come giudizio impugnatorio e per avere escluso la recinzione perché non espressamente allegata nel ricorso; (3) e (4) ulteriori censure sulla mancata liquidazione dell'indennità di occupazione d'urgenza ex art. 22-bis d.P.R. 327/2001, denunciando rispettivamente motivazione apparente e violazione di legge, assumendo che la diversa indennità di esproprio avrebbe dovuto riflettersi sul calcolo dell'indennità di occupazione; gli ulteriori rilievi erano comunque collegati alla pretesa mancata considerazione di tutti gli indennizzi asseritamente dovuti per la cisterna, la strada e gli altri pregiudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla cisterna non riguardasse un omesso esame di fatto decisivo, ma una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello aveva esaminato la presenza del manufatto e l'aveva ritenuto già integralmente indennizzato in altra procedura. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla recinzione e sulla qualificazione del giudizio di opposizione alla stima, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente affermato che si tratta di un giudizio sul rapporto, in cui il giudice determina autonomamente il quantum dell'indennità ma restano fermi i limiti derivanti dal principio della domanda e dall'onere di allegazione dei fatti, con conseguente inammissibilità di una nuova circostanza introdotta tardivamente. Infine, ha ritenuto infondate/inammissibili le doglianze sull'indennità di occupazione d'urgenza: la Corte d'appello non aveva negato in astratto il diritto all'indennità, ma aveva escluso che potesse essere rideterminata al rialzo sulla base di una diversa e maggiore indennità di esproprio; la motivazione non era apparente ed era coerente con gli artt. 22-bis e 50 del testo unico espropri. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata regolare costituzione della controparte; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo quando il fatto decisivo non sia stato esaminato; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove o del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure di nullità o error in procedendo non sono ammissibili se, in realtà, mirano a contestare il merito dell'apprezzamento del giudice.
L'opposizione alla stima introduce un giudizio sulla determinazione della giusta indennità, nel quale il giudice provvede autonomamente al quantum, ma nel rispetto del principio della domanda e delle allegazioni di fatto tempestive.
Il giudice non può pronunciarsi su domande o fatti non ritualmente introdotti nel processo.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al rito, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura in quanto la questione riguardava il perimetro delle allegazioni e non il rito in sé.
art. 42, comma 3 Cost.
Richiamato come parametro della giusta indennità espropriativa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché risolta in fatto.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla misura dell'indennità, ma la doglianza è stata considerata inammissibile.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca davvero l'argomentazione; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la motivazione coerente e sufficiente.
L'indennità di occupazione è dovuta per il periodo tra immissione in possesso e corresponsione dell'indennità di esproprio o del corrispettivo della cessione volontaria.
L'indennità di occupazione va computata in misura proporzionata all'indennità di esproprio; se la base di calcolo non muta nei termini richiesti, non sussiste il presupposto per una diversa liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità espropriative, il giudice determina autonomamente la giusta indennità, ma le parti devono comunque allegare tempestivamente i fatti costitutivi delle pretese; non possono essere introdotte in seguito nuove circostanze fattuali decisive.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame, si richieda una diversa valutazione delle prove o si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- L'eventuale pretesa relativa a un singolo bene o manufatto già integralmente indennizzato in una precedente procedura non può essere nuovamente posta a base di un ulteriore ristoro, se il giudice di merito accerta che il pregiudizio è stato già compensato.
- L'indennità di occupazione d'urgenza ex art. 22-bis d.P.R. 327/2001 è dovuta per il periodo di occupazione e va commisurata secondo i criteri dell'art. 50 del testo unico; tuttavia, la sua rideterminazione presuppone una base di calcolo giuridicamente e fattualmente fondata.
- La motivazione è solo apparente quando sia meramente assertiva e priva di reale contenuto argomentativo; non lo è quando consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la soluzione non sia condivisa dalla parte.
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