Cassazione Civile, Ordinanza n. 11357/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e il terzo, dichiarato inammissibile il quinto, e assorbito il quarto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la revocabilità dei pagamenti alla luce del corretto criterio dei 'termini d'uso' e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una compagnia aerea per ottenere la revoca di pagamenti eseguiti in favore della società che gestiva l'aeroporto di Torino, a saldo di fatture per diritti e servizi aeroportuali. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Roma l'aveva accolta solo in parte, escludendo la revocabilità dei pagamenti effettuati dal 24 aprile 2008 in poi per effetto dell'esenzione introdotta dalla L. 80/2008, ma ritenendo revocabili i pagamenti anteriori per complessivi euro 689.323,49, sulla base della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza desunta dall'ampia campagna stampa sulle vicende della compagnia e negando che la prassi di ritardi costanti nei pagamenti valesse come 'termini d'uso'. La società aeroportuale ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) errata applicazione dell'art. 67 l. fall. e delle norme su prova e presunzioni, per avere la Corte d'appello ritenuto dimostrata la scientia decoctionis solo sulla base delle notizie di stampa e senza prova dell'effettivo stato di insolvenza; 2) errata esclusione dell'esenzione da revocatoria per i pagamenti eseguiti nei 'termini d'uso', sostenendo che la Corte non avesse considerato la prassi concreta dei rapporti tra le parti; 3) omessa pronuncia sulla mancata prova dell'eventus damni; 4) omessa pronuncia sull'applicazione del criterio del massimo scoperto ex art. 70 l. fall.; 5) omessa pronuncia sulla dedotta irrevocabilità dei pagamenti perché relativi a prestazioni rese nell'ambito di un servizio pubblico essenziale; 6) conseguente censura sulle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla prova dell'insolvenza e alla sufficienza degli indizi di stampa, ha accolto il secondo motivo affermando che i 'termini d'uso' vanno verificati con riferimento alle modalità di pagamento concretamente praticate tra le parti e non alla sola scadenza pattizia o alla prassi del settore, ha rigettato il terzo motivo sulla lesione della par condicio come eventus damni intrinseco, ha dichiarato inammissibile il quinto per novità della questione, e ha assorbito il quarto e il sesto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame limitato alla questione dei pagamenti eseguiti nei termini d'uso e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso per lamentare omessa pronuncia; la Corte non ravvisa violazione in relazione ai punti esaminati e dichiara inammissibile la censura nuova non introdotta in appello.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte ribadisce che la selezione e la valutazione degli elementi indiziari rientrano nel giudizio di merito.
La Corte afferma che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità manifesta o motivazione inesistente/apparente.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte esclude che la procedura attrice debba provare positivamente l'effettivo stato di insolvenza nel periodo sospetto, trattandosi di presunzione legale connessa all'apertura della procedura concorsuale.
Richiamato sul ragionamento presuntivo; la Corte ammette la prova della scientia decoctionis anche mediante presunzioni e indizi, purché idonei e congruamente motivati.
La Corte riconosce la legittimità del ricorso a presunzioni semplici per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo.
comma 2; comma 3, lett. a)
Il comma 2 disciplina la revocatoria dei pagamenti nel periodo sospetto e la conoscenza dello stato di insolvenza; il comma 3, lett. a), esclude la revocabilità per i pagamenti eseguiti nei 'termini d'uso', da verificare sulle concrete modalità di adempimento tra le parti e non sulla sola prassi del settore.
La questione relativa al massimo scoperto è stata assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 1, comma 3, L. 80/2008
Richiamato dalla Corte territoriale per escludere la revocabilità dei pagamenti effettuati dal 24 aprile 2008 in poi; tale capo non è oggetto di specifica cassazione nella decisione in esame.
Norma sul controricorso e sulla memoria nel procedimento camerale di legittimità, solo menzionata nel preambolo.
L'accoglimento del ricorso nei limiti indicati produce gli effetti riflessi sul capo delle spese e sugli ulteriori capi dipendenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Base formale dei motivi di omesso esame/motivazione, ma la Corte esclude la fondatezza delle censure nei limiti dedotti e dichiara inammissibile quella nuova.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel periodo sospetto non deve essere provato positivamente dalla procedura attrice, perché l'apertura della procedura concorsuale opera come presunzione legale; il giudice deve verificare soltanto se i sintomi del dissesto fossero esteriormente percepibili al momento dell'atto e se il terzo ne avesse effettiva conoscenza, anche per presunzioni.
- La scientia decoctionis del terzo può essere desunta anche da una campagna di stampa ampia e circostanziata, purché il giudice motivi in concreto sulla qualità, quantità, diffusione e contenuto delle notizie, non essendo sindacabile in cassazione una diversa lettura degli indizi se la motivazione è logicamente coerente.
- L'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti nei 'termini d'uso' va valutata con riferimento alle concrete modalità di adempimento consolidate tra le parti, anche se frutto di tolleranza del creditore, e non solo rispetto alle scadenze contrattuali originarie o alla prassi del mercato.
- Ai fini della revocatoria dei pagamenti, l'eventus damni è normalmente insito nella sottrazione di risorse alla massa, per la lesione della par condicio creditorum, senza che sia necessario dimostrare un pregiudizio ulteriore o specifico.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non dedotti nei gradi di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove la questione sia stata già proposta e consent a la verifica ex actis.
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