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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24750/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intimato)

La controversia

Un soggetto che aveva già proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza della corte d'appello ha chiesto, con successivo ricorso, la correzione di un presunto errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. e, in subordine, la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto, poiché avrebbe ritenuto omesso il deposito della copia autentica senza considerare che la controparte non aveva disconosciuto la copia analogica depositata. La Corte ha invece rilevato che la domanda non mirava a correggere un mero errore materiale del documento, ma a modificare la ratio decidendi dell'ordinanza precedente; quanto alla revocazione, ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale, poiché era stata utilizzata la procura rilasciata per il precedente giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la praticabilità del procedimento di correzione dell'errore materiale perché la censura investiva il contenuto decisorio dell'ordinanza precedente e non un mero errore di redazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di revocazione per difetto di procura speciale, ritenendo inutilizzabile la procura conferita per il precedente ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte è rimasta intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione dell'errore materiale e la revocazione straordinaria possono essere azionati nei limiti propri dell'istituto: la correzione non può essere usata per incidere sulla decisione, mentre la revocazione richiede un autonomo ricorso munito di procura speciale.

  • art. 369 c.p.c.

    È richiamato come base della precedente declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato.

  • art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012

    È richiamato nel principio di diritto evocato dal ricorrente in tema di deposito di copia analogica della decisione impugnata e attestazione di conformità.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato per affermare che il ricorso per revocazione deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, secondo il rinvio operato dall'art. 391 bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando l'errore sia meramente redazionale o di trascrizione e sia percepibile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza incidere sul suo contenuto decisorio.
  • Non è consentito utilizzare il procedimento di correzione per ottenere una modifica della ratio decidendi o per rimettere in discussione la valutazione giuridica già espressa nel provvedimento.
  • La revocazione proposta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. introduce una nuova fase processuale e richiede una procura speciale specificamente conferita per tale impugnazione; la procura rilasciata per il precedente giudizio di cassazione non è utilizzabile.
  • Quando il controricorrente non si costituisce, non vi è spazio per statuizioni sulle spese; resta ferma, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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