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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5128/2020 del 26/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (paziente)

La controversia

La paziente si sottopose a cure odontoiatriche e a un programma di implantologia presso una struttura privata tra febbraio 2000 e marzo 2004; il medico direttore sanitario eseguì gli interventi, che, secondo la paziente, furono lasciati incompleti e peggiorarono i problemi preesistenti. In primo grado il Tribunale di Bologna, con sentenza del 14 settembre 2012, dichiarò la responsabilità contrattuale dei convenuti e li condannò in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e alla persona, liquidati complessivamente in Euro 73.281,00 oltre accessori; dispose inoltre la manleva delle due assicuratrici nei limiti indicati in sentenza. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 90/2018 depositata il 10 gennaio 2018, riformò la decisione e respinse la domanda contro il medico, ritenendo non sufficientemente allegati e provati la condotta negligente e il nesso causale, anche per la mancanza della documentazione sulle condizioni iniziali della paziente e per la presenza di un lavoro protesico incongruo eseguito altrove. La paziente propose ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dei criteri di riparto dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale sanitaria: sosteneva di dover allegare un inadempimento astrattamente idoneo a produrre il danno, mentre spettava al medico provare l’esatto adempimento o l’irrilevanza eziologica della condotta; invocava inoltre la vicinanza della prova quanto alla documentazione clinica. Generali Italia propose ricorso incidentale sulla statuizione relativa alle spese dovute dal medico a Cattolica, invocando la violazione dell’art. 1917 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Cattolica eccepì la carenza di interesse di Generali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale. Ha rilevato che la Corte d’appello, pur dando conto delle conclusioni della CTU circa l’inutilità e la censurabilità dei lavori di implantologia, non aveva applicato correttamente i principi sull’onere della prova e sulla causalità: una volta accertata la complessiva negligenza delle cure, idonea a determinare un aggravamento, spettava al medico dimostrare che la prestazione, pur negligente e inutile, non aveva inciso sulla salute della paziente rispetto alle condizioni pregresse, anche considerando la vicinanza della prova. Il ricorso incidentale di Generali è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante

    Nella responsabilità contrattuale sanitaria, il debitore deve provare che la prestazione è stata diligentemente eseguita oppure che l’inadempimento, pur sussistente, non ha avuto efficacia causale rispetto al danno.

  • art. 2697 c.c.

    Più precisamente, secondo i principi sopra esposti, essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all’opera prestata dal medico curante, subita nell’arco di tempo in cui la paziente è stata sottoposta alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di causalità adeguata sopra richiamato, sarebbe stato onere del medico provare il contrario, ovvero che le cure dal medesimo effettuate sulla paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell’apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell’ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall’inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova

    Accertata una condotta sanitaria negligente astrattamente idonea a determinare l’aggravamento, grava sul medico la prova che essa non abbia inciso sulla salute del paziente, tenendo conto della vicinanza della prova.

  • art. 1917 c.c.

    Con ricorso incidentale la società Generali assicurazioni denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3,violazione dell’art. 1917 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., perchè la Corte, in accoglimento dell’appello incidentale di Cattolica ass.ni s.p.a., terza chiamata dal medico convenuto, ha erroneamente ritenuto esente quest’ultima dall’obbligo di rifondere le spese al medico convenuto sull’assunto che la polizza dovesse ritenersi inefficace per il periodo in cui è stata espletata la prestazione resa

    La norma è richiamata soltanto nell’esposizione del motivo incidentale; la Corte non ne svolge un esame, poiché il ricorso incidentale è assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Con ricorso incidentale la società Generali assicurazioni denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3,violazione dell’art. 1917 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., perchè la Corte, in accoglimento dell’appello incidentale di Cattolica ass.ni s.p.a., terza chiamata dal medico convenuto, ha erroneamente ritenuto esente quest’ultima dall’obbligo di rifondere le spese al medico convenuto sull’assunto che la polizza dovesse ritenersi inefficace per il periodo in cui è stata espletata la prestazione resa

    La norma è indicata come parametro del ricorso incidentale, che la Corte dichiara assorbito senza pronunciarsi sul relativo profilo.

  • art. 116 c.p.c.

    Con ricorso incidentale la società Generali assicurazioni denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3,violazione dell’art. 1917 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., perchè la Corte, in accoglimento dell’appello incidentale di Cattolica ass.ni s.p.a., terza chiamata dal medico convenuto, ha erroneamente ritenuto esente quest’ultima dall’obbligo di rifondere le spese al medico convenuto sull’assunto che la polizza dovesse ritenersi inefficace per il periodo in cui è stata espletata la prestazione resa

    La norma è indicata come parametro del ricorso incidentale, che la Corte dichiara assorbito senza pronunciarsi sul relativo profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con un unico motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene dedotta la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in merito alla prova della responsabilità contrattuale, ritenuta dalla Corte non allegata, oltre che non provata.

    La disposizione è il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione di legge relativa al riparto dell’onere della prova.

Massime di principio

  • Nell’azione di responsabilità contrattuale sanitaria, il paziente deve provare il contratto o il contatto sociale, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a causare il danno; non è sufficiente un addebito generico.
  • Il nesso causale tra condotta sanitaria e danno deve essere provato dal paziente secondo il criterio del «più probabile che non»; se la causalità resta assolutamente incerta, la domanda risarcitoria va respinta.
  • Quando sia stata accertata una complessiva condotta medica negligente, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute, spetta al sanitario dimostrare che la condotta non abbia avuto incidenza causale sul danno, anche in considerazione della vicinanza della prova.
  • Il giudice di merito deve coordinare la valutazione della condotta e del nesso causale con gli accertamenti tecnici acquisiti: se la CTU rileva l’inutilità e la non corretta esecuzione delle cure e la decisione considera la condotta idonea a produrre un aggravamento, non può addossare al paziente l’onere di escludere le cause alternative senza applicare correttamente il riparto probatorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieErrore medicoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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