Cassazione Civile, Sentenza n. 5148/2020 del 26/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria allegando di essere fuggito dal Pakistan a causa di una controversia relativa a un terreno, coinvolgente potenti esponenti politici locali, che avrebbero ucciso suoi familiari e ferito lui. Il Tribunale di Trieste, con decisione del 29 marzo 2017, aveva respinto le domande, ritenendo la narrazione non plausibile e non provata una situazione di grave pericolo o un fondato timore di persecuzione. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 900/2017 depositata il 7 dicembre 2017, aveva rigettato l’appello: aveva giudicato il racconto inattendibile e contraddittorio, rilevato la mancanza di specifiche censure sulla protezione sussidiaria e, sulla protezione umanitaria, osservato che non erano state allegate le condizioni di vita in Italia. Con il primo motivo di cassazione, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che l’impossibilità di produrre prove documentali non giustificava il giudizio di non credibilità e che le precisazioni successive sull’ordine degli eventi non alteravano la sostanza del racconto. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, contestando che la vicenda fosse stata ritenuta irrilevante perché personale e privata. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, sostenendo che non fossero stati adeguatamente valutati il rischio al rimpatrio, la situazione dei diritti umani in Pakistan e il radicamento in Italia. L’Amministrazione intimata si è costituita soltanto ai fini della partecipazione all’udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Il primo motivo non consentiva di rimettere in discussione in cassazione l’accertamento di fatto sulla credibilità, fondato anche sulle contraddizioni del racconto; la cooperazione istruttoria non elimina l’onere del richiedente di allegare in modo circostanziato i fatti e di compiere ogni ragionevole sforzo per provarli, né opera favorevolmente senza il superamento del vaglio di credibilità. La Corte territoriale aveva inoltre consultato informazioni sul Paese d’origine. Il secondo motivo non censurava specificamente tutte le rationes decidendi: oltre alla carenza di censure nell’appello e all’insufficienza della sola provenienza dal Pakistan, la Corte d’appello aveva accertato, sulla base delle informazioni consultate, che non sussisteva un conflitto armato generalizzato tale da mettere in pericolo i residenti; inoltre, la critica alla valutazione dei fatti attiene al merito e non integra, di per sé, violazione di legge. Il terzo motivo era inammissibile perché non erano state allegate specifiche condizioni personali o una concreta compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio; la vicenda posta a fondamento delle altre domande era stata ritenuta non credibile e le deduzioni sulla situazione generale del Pakistan e sull’integrazione in Italia erano generiche. La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa individuale della situazione nel Paese d’origine e dell’integrazione nel Paese d’accoglienza, senza automatismi fondati sul solo livello d’integrazione o sulla generale situazione dei diritti umani. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione nel giudizio di merito; è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007
Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.
L’attenuazione dell’onere probatorio non dispensa il richiedente dal circostanziare la domanda e dal compiere ogni ragionevole sforzo per sostenerla; la valutazione di coerenza e plausibilità presuppone dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate e il superamento del vaglio di credibilità.
art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
La Corte territoriale, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione al fine di accertare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, fosse effettivamente sussistente nel Paese nel quale avrebbe dovuto essere disposto il rimpatrio, dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, ha evidenziato che non emergevano giustificati motivi di particolari timori e che, pur essendo la regione del ricorrente afflitta da tensioni politiche e religiose, nella gran parte dell’area non vi era un conflitto armato generalizzato che mettesse in pericolo i residenti, così escludendo la sussistenza di un diffuso stato di violenza verso la popolazione su tutto il territorio pakistano.
Per valutare il rischio previsto dalla norma, il giudice deve accertare la situazione del Paese di rimpatrio mediante le informazioni disponibili e dar conto delle fonti utilizzate; la presenza di tensioni locali non equivale, da sola, a un conflitto armato generalizzato che esponga la popolazione a un pericolo rilevante.
art. 5 D.Lgs. n. 286/1998
In proposito, va affermato che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza
La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa e individualizzata della situazione nel Paese d’origine e dell’integrazione raggiunta in Italia, volta a verificare il rischio di una lesione dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo essenziale della dignità. Non è sufficiente considerare isolatamente l’integrazione in Italia o la compromissione generale e non specifica dei diritti umani nel Paese d’origine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Al riguardo occorre precisare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, con la conseguenza che il giudizio di fatto in ordine alla credibilità del richiedente non può essere censurato sub specie violazione di legge ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità.
Il motivo di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta normativa; non consente invece di contestare, sotto tale veste, la ricostruzione dei fatti e la valutazione di credibilità compiute dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la cooperazione istruttoria del giudice non elimina l’onere del richiedente di allegare i fatti costitutivi in modo sufficientemente specifico e circostanziato e di compiere ogni ragionevole sforzo per provarli. L’attenuazione dell’onere probatorio opera soltanto se il richiedente supera positivamente il vaglio di credibilità secondo i criteri normativi.
- Il giudizio di credibilità della narrazione e la ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di merito non sono censurabili in cassazione come violazione di legge, poiché tale vizio attiene all’interpretazione della fattispecie astratta e non alla valutazione delle risultanze concrete.
- Ai fini della protezione sussidiaria fondata sul rischio derivante da violenza indiscriminata, la sola provenienza da un Paese o da una regione interessata da tensioni non basta: occorre verificare, sulla base di informazioni sul Paese d’origine delle quali il giudice dia conto, se sussista un conflitto armato generalizzato che esponga la popolazione a pericolo.
- Quando la decisione si fonda su più rationes decidendi ciascuna autonomamente sufficiente, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ragione autonoma comporta l’inammissibilità della censura.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa individuale tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine e il livello d’integrazione raggiunto nel Paese d’accoglienza, per verificare se il rimpatrio comporti una lesione dei diritti fondamentali sotto il nucleo essenziale della dignità. Non bastano, isolatamente, né l’integrazione in Italia né la generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese d’origine; il richiedente deve allegare circostanze personali specifiche.
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