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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5146/2020 del 26/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società assicurativa aveva chiesto, il 3 aprile 1995, di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un’altra compagnia per lire 11.154.816.559 in relazione a rapporti correnti, fideiussioni e lettere di patronage, nonché per ulteriori lire 9.816.952.874 quali crediti condizionati all’effettivo pagamento. La domanda fu respinta dalla procedura il 15 marzo 2011. Proposta opposizione, la richiedente domandò l’ammissione degli importi; la compagnia in liquidazione contestò la pretesa e formulò domanda riconvenzionale per lire 7.453.500.945, non compensate in sede di formazione dello stato passivo. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20212/2005 del 23 settembre 2005, ammise il credito in chirografo per Euro 11.824.840,82, respinse la riconvenzionale e condannò la compagnia opponente alle spese, incluse quelle di CTU in prededuzione. In appello, la Corte di Roma riformò parzialmente la decisione, ammettendo il credito per Euro 11.255.636,09, dichiarando compensate le spese di lite e ponendo a carico di entrambe le parti il compenso del consulente, liquidato con decreti del 5 ottobre 2011. La compagnia in liquidazione propose ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciò l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che era stata contestata la possibilità che l’ammissione di ulteriori Euro 7.961.925,00, in base al contratto di cessione, determinasse un credito riconosciuto superiore a quanto pagato; richiamò inoltre le insinuazioni già presentate dalla creditrice nei passivi di altri coobbligati per complessivi importi asseritamente superiori al pagato. Con il secondo motivo, denunciò violazione dell’art. 1954 c.c., sostenendo che, per le lettere di patronage, la creditrice avrebbe potuto essere ammessa soltanto per Euro 5.302.981,25, di cui Euro 3.312.500 a titolo di regresso per la quota della compagnia ricorrente ed Euro 1.990.481,25 in base all’art. 6 del contratto di cessione del 31 luglio 1990; a suo avviso, il riconoscimento di una quota del 60,09% dell’intero pagato, oltre alle ammissioni nei confronti degli altri fideiussori, avrebbe superato il pagamento effettivo e pregiudicato il regresso della liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non individuava con la necessaria specificità un fatto storico, la sua risultanza dagli atti o dalla sentenza, le modalità e il momento in cui era stato discusso e la sua decisività; inoltre, contestava in sostanza la valutazione della Corte d’appello sulla mancata contestazione, mentre quest’ultima aveva comunque considerato le deduzioni della ricorrente. La Corte d’appello aveva correttamente rilevato che l’ammissione al passivo si fondava su due titoli, contrattuale e di regresso, il cui esercizio congiunto non è precluso, fermo il limite di non ottenere complessivamente più di quanto pagato; l’ammissione al passivo presso altri coobbligati, da sola, non equivale alla soddisfazione del credito. Il secondo motivo è stato rigettato perché la ricorrente non aveva specificato quale interpretazione dell’art. 1954 c.c. fosse stata violata, quale fattispecie fosse stata erroneamente sussunta nella norma o quali conseguenze giuridiche scorrette ne fossero state tratte. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina concorsuale secondo cui il regresso tra coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo l’integrale soddisfazione del creditore comune: il pagamento è fatto costitutivo del diritto di regresso o della surrogazione, e non una mera condizione per esercitare un diritto già sorto. Di conseguenza, il pagamento successivo all’apertura della procedura può determinare la sostituzione del coobbligato nel credito senza duplicazione delle pretese. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 22.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, non l’omessa considerazione di questioni o argomentazioni. Per dedurlo occorre identificare specificamente il fatto e dimostrarne la decisività.

  • art. 1954 c.c.

    L’art. 1954 c.c. prevede che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

    Il fideiussore che ha pagato può agire in regresso nei confronti degli altri fideiussori per la rispettiva quota; nel caso esaminato, la censura di violazione della norma deve indicare quale regola sia stata disattesa e in che modo la decisione abbia erroneamente applicato la disposizione alla fattispecie.

  • art. 1299, secondo comma, c.c.

    Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione dell’art. 1299 c.c., comma 2, ovvero la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

    L’insolvenza di uno dei coobbligati comporta la ripartizione della perdita tra gli altri condebitori, incluso quello che ha eseguito il pagamento.

  • art. 61 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 61 (riproposto nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 160), rubricato “Creditore di più coobligati solidali”, prevede, poi, che il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento e che il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.

    Il creditore di più coobbligati solidali può concorrere per l’intero credito nelle procedure dei coobbligati insolventi fino al pagamento integrale; il regresso tra coobbligati falliti è esercitabile soltanto dopo che il creditore comune sia stato interamente soddisfatto.

  • art. 55 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Il pagamento si configura, quindi, come fatto costitutivo del diritto al regresso o della vicenda modificativa che nella surrogazione determina il subingresso del coobbligato nel rapporto principale e non già come una mera condizione per l’esercizio di un diritto spettante al condebitore fin dal sorgere dell’obbligazione.

    Il pagamento del coobbligato è il fatto costitutivo del diritto di regresso o della surrogazione, non una semplice condizione per esercitare un diritto già esistente dalla nascita dell’obbligazione; prima del pagamento non sorge la corrispondente situazione soggettiva di accesso alla procedura concorsuale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Ai fini del vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., occorre indicare un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti, che sia stato discusso tra le parti e decisivo; non basta denunciare l’omessa considerazione di argomentazioni o di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve specificare quale regola giuridica sia stata interpretata o applicata erroneamente e indicare come la fattispecie concreta sia stata sussunta in modo scorretto o quali conseguenze giuridiche errate siano state tratte dalla norma.
  • Il creditore di più coobbligati solidali può concorrere per l’intero credito nelle procedure concorsuali dei coobbligati sino al soddisfacimento integrale; il regresso tra coobbligati sottoposti a procedura concorsuale può essere esercitato solo dopo l’integrale pagamento del creditore comune.
  • Per il coobbligato, il pagamento costituisce il fatto genetico del diritto di regresso o della surrogazione e non una mera condizione di esercizio di un diritto già sorto. Il pagamento successivo all’apertura della procedura può determinare la sostituzione del coobbligato nel credito, senza duplicazione delle pretese.
  • L’ammissione di un credito al passivo di più coobbligati non equivale, di per sé, all’avvenuta soddisfazione del credito; resta fermo che non può essere complessivamente ottenuto più di quanto effettivamente corrisposto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeFideiussioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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