Cassazione Civile, Sentenza n. 5151/2020 del 26/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 7, del D.P.R. n. 600/1973, il reddito del contribuente per l’anno d’imposta 2003. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 228/15/12 depositata il 24 settembre 2012, aveva deciso sull’impugnazione dell’accertamento; il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, il cui contenuto non è riportato nella sentenza. Dopo la proposizione del ricorso, il contribuente ha rinunciato agli atti del giudizio in relazione all’adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 della L. n. 225/2016, documentando il buon esito della procedura e il pagamento integrale del debito rateizzato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che la documentazione allegata alla rinuncia attestava l’integrale pagamento del debito oggetto della definizione agevolata. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità: secondo la Corte, la ratio della definizione agevolata esclude la condanna alle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, anche se le altre parti non aderiscono alla rinuncia, poiché il contenuto della definizione assorbe il costo del processo pendente.
Norme richiamate
L. n. 225/2016, art. 6
In forza della suddetta dichiarazione e dell’allegata documentazione attestante l’avvenuto pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che il debitore ha provveduto al pagamento integrale del debito (Cass. 13332/2019).
L’adesione alla definizione agevolata, quando sia comprovato il pagamento integrale del debito, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
artt. 390 e 391 c.p.c.
A ciò consegue la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. 10198/2018), atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
Nel giudizio estinto in conseguenza della definizione agevolata, le spese sono compensate; la mancata adesione delle altre parti alla rinuncia non giustifica la condanna alle spese ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché i costi del processo pendente sono assorbiti dalla definizione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata e documenta l’integrale pagamento del debito oggetto della controversia, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità sono compensate; la mancata adesione delle altre parti alla rinuncia non comporta la condanna alle spese ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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