Cassazione Civile, Sentenza n. 5147/2020 del 26/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva reclamato contro il decreto del Tribunale di Brescia del 13 novembre 2018, che aveva approvato l’Albo dei giudici popolari della Corte d’Assise d’Appello del distretto di Brescia. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 4 aprile 2019, aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché fondato su allegazioni generiche e tali da richiedere accertamenti istruttori non previsti dalla L. n. 278/1951. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione della L. n. 287/1951, artt. 16 e seguenti, sostenendo che la legge non limiterebbe i poteri di accertamento dell’autorità giudiziaria e che l’art. 20 non introdurrebbe impedimenti amministrativi all’azione giudiziale. Ha inoltre affermato di avere indicato in modo concreto le caratteristiche personali di quattordici cittadini, così da consentire verifiche puntuali sulle irregolarità dell’Albo, e ha rilevato che l’Albo previsto dall’art. 19 era stato depositato soltanto con nota difensiva del 26 marzo 2019. In udienza ha chiesto in via principale la trasmissione del ricorso a una sezione penale della Cassazione e, in subordine, il suo accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure relative alla formazione e all’approvazione dell’Albo. Ha interpretato l’art. 20 della L. n. 287/1951 nel senso che il ricorso può essere proposto personalmente dalla parte oppure, se la parte sceglie di farsi assistere, da un difensore munito di procura speciale. Nel caso concreto, il ricorso era stato proposto dall’avvocato senza procura speciale; la procura per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata dopo la sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso, per garantire la riferibilità dell’attività difensiva alla parte. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non era stato notificato ad alcuno. La richiesta di assegnazione a una sezione penale è stata ritenuta priva di rilievo: la ripartizione tabellare degli affari non attiene alla competenza e non determina un vizio del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese, non essendovi controparti costituite.
Norme richiamate
L. 10 aprile 1951, n. 287, art. 20
La previsione della comunicazione alla parte personalmente e la circostanza che la Corte possa sentire la parte e il procuratore, ma soltanto se questi si presenta all’udienza, fa ritenere che, in questa specifica ipotesi, il ricorso in cassazione possa essere proposto sia dalla parte personalmente, sia dalla parte a mezzo procuratore.
Nel procedimento disciplinato dall’art. 20, il ricorso per cassazione è proponibile personalmente dalla parte oppure tramite procuratore; se la parte sceglie il patrocinio di un difensore, quest’ultimo deve essere munito di procura speciale.
art. 82 c.p.c.
Trova, infatti, applicazione il principio dell’onere del patrocinio affermato dall’art. 82 c.p.c., a norma del quale il ricorrente non può stare in giudizio, nel procedimento di legittimità davanti la Corte, senza il ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo, nonchè il principio della procura alle liti, di cui all’art. 83 c.p.c., secondo cui quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura e, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo.
Nel giudizio di cassazione, quando la parte non agisce personalmente ma tramite difensore, è necessario il ministero di un avvocato iscritto nell’albo competente.
art. 83 c.p.c.
Trova, infatti, applicazione il principio dell’onere del patrocinio affermato dall’art. 82 c.p.c., a norma del quale il ricorrente non può stare in giudizio, nel procedimento di legittimità davanti la Corte, senza il ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo, nonchè il principio della procura alle liti, di cui all’art. 83 c.p.c., secondo cui quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura e, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo.
La parte che ricorre per cassazione tramite difensore deve conferire a quest’ultimo una procura speciale; essa è valida soltanto se rilasciata dopo la sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso.
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7-bis
In ragione delle argomentazioni esposte priva di rilievo è la richiesta di riassegnazione alla Corte di Cassazione penale, formulata dal ricorrente nella memoria difensiva in atti, venendo comunque in esame, la ritualità dell’assegnazione dell’affare in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dal R.D. n. 12 del 1941, art. 7-bis, che non involge una questione di competenza, nè può dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente (Cass. civ., 26 aprile 2019, n. 11332).
La ripartizione degli affari tra sezioni secondo le tabelle previste dalla norma è questione organizzativa e non di competenza; la relativa assegnazione non comporta, di per sé, un vizio del provvedimento giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 20 della L. n. 287/1951, il ricorso per cassazione può essere presentato personalmente dalla parte; se la parte sceglie di avvalersi di un difensore, questi deve disporre di procura speciale.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso, così da rendere certa la riferibilità dell’attività processuale al titolare della posizione sostanziale controversa.
- La ripartizione degli affari tra le sezioni della Cassazione secondo le tabelle organizzative non costituisce questione di competenza e la sua eventuale irregolarità non determina, di per sé, un vizio del provvedimento giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5251/2020 del 26/02/2020
- Sentenza civile · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5146/2020 del 26/02/2020
- Sentenza civile · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5148/2020 del 26/02/2020
- Sentenza civile · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5149/2020 del 26/02/2020
- Sentenza civile · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5151/2020 del 26/02/2020
- Sentenza civile · 26 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5128/2020 del 26/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →