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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5149/2020 del 26/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto protezione sussidiaria e umanitaria, ma il Tribunale di Catanzaro, con decisione del 30 settembre 2016, aveva giudicato inattendibile e non riscontrato il racconto e aveva escluso i presupposti delle forme di protezione richieste. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 7 settembre 2018, aveva rigettato l’appello, ritenendo inattendibile e privo di riscontri il racconto e rilevando, quanto alla protezione umanitaria, la mancata allegazione di specifiche condizioni di vulnerabilità. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il richiedente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., del contraddittorio, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa. Ha lamentato che la Corte d’appello non avesse provveduto sull’istanza di rimessione in termini del 7 giugno 2018 e sulle richieste di fissazione di udienza e discussione in contraddittorio, di ammissione tardiva dei documenti e di concessione di termini per memorie. I documenti erano tre denunce originali con traduzione in inglese, la certificazione unica 2017, tredici buste paga del 2017, la comunicazione Unilav del 3 gennaio 2018 e quattro buste paga relative ai mesi da gennaio ad aprile 2018. Il ricorrente sosteneva che i documenti fossero rilevanti sia per la credibilità del racconto sia per dimostrare l’integrazione lavorativa in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo e, conseguentemente, il ricorso. Ha rilevato che, per denunciare la mancata ammissione di prove, il ricorrente deve indicare specificamente i mezzi istruttori e le circostanze oggetto di prova, dimostrare il nesso tra l’omissione e l’errore denunciato e chiarire la decisività delle prove, mostrando che senza l’errore la decisione avrebbe potuto essere diversa. Nel caso concreto, inoltre, la Corte d’appello aveva dato atto del deposito dei documenti e ne aveva esaminato il contenuto, traendone elementi per la decisione: l’ammissione delle prove documentali risultava quindi implicitamente dall’esame svolto, senza necessità di un formale provvedimento di ammissione. La motivazione d’appello aveva evidenziato, tra l’altro, le divergenze tra le denunce e il racconto reso dal richiedente, nonché la lacunosità, genericità e incoerenza del racconto. Le censure di cassazione erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con tali argomentazioni. La sentenza impugnata si fondava inoltre su più rationes decidendi autonome, che il ricorrente aveva l’onere di impugnare entrambe. La Corte ha pertanto escluso la dedotta violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa; ha aggiunto che della lamentata lesione del contraddittorio avrebbe dovuto dolersi la controparte. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Con il primo motivo esposto nel ricorso (depositato unitamente all’attestazione di conformità all’originale della sentenza impugnata depositata digitalmente) M.I. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e specificamente errore di procedura, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione del principio del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione del diritto di difesa.

    La disposizione è indicata quale norma processuale invocata per denunciare in cassazione l’errore procedurale e la nullità della sentenza; la Corte dichiara inammissibile il motivo, senza accogliere la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Nessuna violazione, quindi, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè del diritto di difesa o del contraddittorio, vizio quest’ultimo di cui comunque doveva dolersi la controparte.

    Non sussiste violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la dedotta mancata adozione di un formale provvedimento sulle prove, quando il giudice di merito ha comunque dato conto dei documenti e ne ha esaminato il contenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del 2002, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del 2002, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    La disposizione è richiamata come parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, al quale è commisurato l’ulteriore importo previsto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Chi denuncia in cassazione la mancata ammissione di mezzi istruttori deve indicare specificamente i mezzi e trascrivere le circostanze che ne formano oggetto, dimostrare il nesso eziologico tra il mancato accoglimento dell’istanza e l’errore attribuito al giudice e chiarire la decisività delle prove, così da consentire il controllo sulla possibilità che la decisione sarebbe stata diversa.
  • L’efficacia delle prove esaminate dal giudice di merito non dipende necessariamente da un formale provvedimento di ammissione: l’ammissione può risultare implicitamente dall’esame delle risultanze e dall’utilizzo di esse nella formazione del convincimento.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi distinte e ciascuna è autonomamente sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ragione autonoma comporta l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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