Cassazione Civile, Ordinanza n. 03245/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Prefettura aveva disposto, ai sensi degli artt. 223 e 186 del Codice della strada, la sospensione della patente per sei mesi nei confronti di un conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,10 g/l nella prima prova e 1,05 g/l nella seconda, ordinandogli anche di sottoporsi a visita medica entro sessanta giorni. Il conducente aveva ottenuto l'annullamento dell'ordinanza in primo grado e il rigetto dell'appello in secondo grado, perché i giudici di merito avevano ritenuto che l'esito favorevole della visita medica, attestante l'idoneità alla guida, facesse venir meno le ragioni cautelari del provvedimento prefettizio. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 223, comma 1, CdS, sostenendo che la sospensione provvisoria prevista da tale norma non termina automaticamente per il solo esito favorevole della visita medica e che quest'ultima non è finalizzata a verificare la persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Nuoro e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la visita medica imposta dall'art. 186 CdS non serve a verificare la permanenza o cessazione delle esigenze cautelari della sospensione provvisoria disposta ex art. 223 CdS, ma risponde a una diversa funzione di accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida, rilevante ai fini del successivo e definitivo regime sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 223 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto è una misura cautelare preventiva, di spettanza prefettizia, finalizzata a impedire nell'immediato la prosecuzione della guida pericolosa; non è subordinata all'esito della visita medica prevista da altra disposizione.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
comma 2, lett. b), comma 8, comma 9
L'accertamento della guida in stato di ebbrezza comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente; la visita medica è imposta per l'accertamento dell'idoneità alla guida e la mancata sottoposizione, o il superamento di determinati valori alcolemici, consente la sospensione cautelare fino all'esito di tale visita, ma con finalità diverse da quelle della misura ex art. 223.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 119, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È richiamato come base normativa della visita medica cui il conducente deve sottoporsi.
art. 226, comma 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È richiamato incidentalmente per la comunicazione del provvedimento all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Massime di principio
- La sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 223 CdS ha natura cautelare e preventiva: anticipa la futura sanzione accessoria e mira a tutelare immediatamente la sicurezza della circolazione, l'incolumità pubblica e l'ordine pubblico.
- La visita medica prevista dall'art. 186 CdS non ha la funzione di verificare la permanenza delle esigenze cautelari del provvedimento prefettizio ex art. 223 CdS, ma serve ad accertare l'idoneità psicofisica del conducente alla guida ai fini del diverso procedimento sanzionatorio definitivo.
- Non può essere annullata o ritenuta priva di funzione la sospensione provvisoria solo perché il conducente abbia ottenuto un esito medico favorevole, quando la misura cautelare sia stata legittimamente adottata per i presupposti previsti dalla legge.
- Nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste dal Codice della strada, la sequenza tra sospensione cautelare, visita medica e definitiva sanzione accessoria va letta secondo la distinta funzione di ciascun passaggio procedimentale, senza sovrapporre i rispettivi presupposti.
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