Cassazione Civile, Ordinanza n. 17080/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto delle sue doglianze contro un atto impositivo. La controversia verteva sulla dedotta nullità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto da un soggetto diverso dal capo dell'ufficio mediante delega di firma. Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente respinto l'eccezione di nullità dell'atto pur in mancanza di prova adeguata della delega di firma. L'Agenzia delle entrate ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del motivo per asserita novità della censura in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Agenzia delle entrate, osservando che dal contenuto del ricorso di merito risultava già il richiamo alla giurisprudenza in tema di delega di firma. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso perché la CTR non ha applicato correttamente i principi in materia: a fronte dell'eccezione di carenza di delega, spettava all'Amministrazione documentare la delega di firma e al giudice verificare tale documentazione. La CTR, invece, ha omesso l'accertamento sulla validità della delega ed ha invertito l'onere della prova ponendolo sul contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge in relazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo e alla ripartizione dell'onere probatorio.
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario legittimato mediante valida delega di firma; la mancanza o invalidità della delega rileva ai fini della validità dell'atto.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare l'erronea valutazione della prova e l'erronea attribuzione dell'onere probatorio.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare l'erronea valutazione della prova e l'erronea attribuzione dell'onere probatorio.
Massime di principio
- La delega al funzionario diverso dal titolare dell'ufficio per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, con effetti interni di decentramento burocratico e imputazione dell'atto all'organo delegante.
- Quando il contribuente eccepisce la carenza di delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di documentare l'esistenza e la validità della delega di firma.
- Il giudice di merito, investito dell'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, deve verificare la documentazione prodotta dall'Amministrazione e non può porre a carico del contribuente la prova negativa dell'usurpazione dei poteri o dell'estraneità dell'atto al capo ufficio.
- L'ordine di servizio può essere idoneo a supportare la delega di firma nell'organizzazione interna dell'ufficio, purché consenta di individuare la qualifica del funzionario delegato e la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e delegato.
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