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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03177/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.). Il ricorrente denunciava violazione di legge relativa all'art. 640-ter c.p. e contestava la motivazione ritenendola mancante, contraddittoria o manifesta illogica rispetto all'affermazione di responsabilità; inoltre chiedeva che la condotta fosse ricondotta al più generico reato di truffa (art. 640 c.p.) anziché alla frode informatica, proponendo l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi ripetitivi e, in parte, promiscui (denunzia cumulo di inosservanza della legge e vizi di motivazione), configurando aspecificità del ricorso ai sensi della giurisprudenza consolidata. Ha confermato che la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua, logica e aderente alle risultanze probatorie nella sussunzione della fattispecie in art. 640-ter c.p. Ha altresì disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    La norma è interpretata come avente struttura analoga alla truffa ma applicabile quando l'attività fraudolenta investe il sistema informatico (manipolazione di dati/programma) e il reato si consuma nel luogo e momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con danno patrimoniale.

  • art. 640 cod. pen.

    Rilevata come norma alternativa invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto però che i fatti contestati rientrino nella fattispecie speciale di frode informatica (640-ter) e non nella truffa comune.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Applicata per richiamare il principio secondo cui denunzie cumulative e aspecifiche rendono inammissibile il ricorso per cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Utilizzata insieme all'art. 581 per confermare che motivi promiscui e non specifici costituiscono causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 175 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla decisione della Corte d'appello che aveva concesso la non menzione della condanna; la Cassazione non ha modificato tale valutazione di merito.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che presenti denunzie cumulative di violazione di legge e vizi di motivazione senza specificazione puntuale è soggetto a dichiarazione di inammissibilità per aspecificità.
  • La frode informatica (art. 640-ter c.p.) ha la stessa struttura della truffa ma si distingue per il bersaglio dell'azione fraudolenta: il sistema informatico; la sussunzione richiede elementi probatori che dimostrino la manipolazione del sistema o dei dati informatici.
  • Le questioni di fatto e le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di motivazione chiari, specifici e percepibili ictu oculi; censure generiche o reiterative rischiano l'inammissibilità.
  • Per contestare la qualificazione del fatto tra artt. 640 e 640-ter c.p. è necessario dimostrare, con argomentazione e prova, l'elemento caratterizzante della truffa (induzione in errore della persona) o, alternativamente, l'assenza dell'intervento alterativo del sistema informatico.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto, valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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