Cassazione Civile, Ordinanza n. 26490/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
L'ex amministratore di un consorzio dichiarato fallito ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. La lite nasce dal fatto che, in appello, il reclamante aveva depositato solo un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento e non la copia integrale. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati quattro motivi: (1) violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto decidere sulla base degli atti disponibili nel fascicolo, ove sarebbe stata presente la sentenza impugnata, oppure assegnare un termine per il deposito integrale prima di rigettare il gravame; (2) nullità della sentenza di fallimento per violazione degli artt. 24 Cost. e 156 c.p.c., per omessa notifica della sentenza stessa all'ex amministratore, che l'avrebbe conosciuta solo anni dopo; (3) illegittimità della sentenza di fallimento per asserita inesistenza del soggetto fallito, poiché una delle società costituenti il consorzio era stata cancellata dal registro delle imprese; (4) violazione dell'art. 5 l.f. per mancanza di prova dello stato di insolvenza, in presenza di crediti e contestazioni verso terzi creditori apparenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso. Il primo è stato ritenuto inammissibile sia perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, sia per difetto di specificità e di autosufficienza, non avendo il ricorrente localizzato e descritto adeguatamente la sentenza integrale asseritamente già presente nel fascicolo. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché la notifica della sentenza di fallimento non era dovuta all'ex amministratore ma al fallito, e comunque il ricorso non indicava una valida causa di nullità della notifica né un impedimento idoneo a giustificare l'impugnazione oltre i termini. Poiché tali ragioni assorbivano le altre censure, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è quindi stato respinto in rito, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice d'appello avrebbe dovuto decidere allo stato degli atti e non rigettare subito il gravame per il deposito incompleto della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in tema di gestione dell'appello/reclamo in presenza di copia incompleta del provvedimento impugnato.
La Corte osserva che il reclamante non aveva proposto un'istanza di esibizione/sollecitazione istruttoria per procurarsi la copia della sentenza.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente per lamentare la lesione del diritto di difesa a causa dell'asserita mancata notifica della sentenza di fallimento.
Invocato per sostenere la nullità dell'atto che non avrebbe raggiunto lo scopo per difetto di notificazione.
artt. 17-18 l.f.
Richiamati dalla Corte per affermare che l'obbligo di notifica della sentenza di fallimento è previsto nei confronti del fallito, non dell'ex amministratore.
art. 18, co. 4, l.f.
Richiamato dalla Corte per evidenziare il regime di conoscibilità/impugnazione della sentenza di fallimento e la incompatibilità con l'impugnazione proposta a distanza di tre anni.
Richiamato dalla Corte quale ulteriore limite temporale alla proponibilità dell'impugnazione in assenza di valida notifica.
art. 5 l.f.
Invocato nel quarto motivo per contestare la sussistenza dello stato di insolvenza posto a base della dichiarazione di fallimento.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non aggredisce tutte le ragioni idonee a sorreggere il decisum; l'eventuale fondatezza di una sola censura non consente comunque la cassazione della sentenza.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e di autosufficienza: chi denuncia l'omesso esame o l'erronea valutazione di un documento deve indicarne contenuto essenziale, sede processuale e localizzazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
- In tema di impugnazione della dichiarazione di fallimento, la nullità per omessa notifica della sentenza non può essere dedotta da soggetti diversi da quelli cui la notifica è dovuta secondo la legge fallimentare; l'ex amministratore non è, di per sé, destinatario necessario della notificazione.
- La deduzione di un vizio notificatorio o di un impedimento alla conoscenza del provvedimento deve essere sorretta da allegazioni concrete e specifiche; in difetto, non può essere superata la disciplina dei termini decadenziali di impugnazione.
- Laddove l'inammissibilità di alcuni motivi sia fondata su ragioni assorbenti di rito, i motivi residui restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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