Cassazione Penale, Sentenza n. 33515/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. In particolare la difesa contestava che: il Tribunale aveva rimarcato acquisti di sostanze diverse quando è contestato solo il capo relativo a marijuana (capo 10); la presunta dimestichezza nei traffici era contraddetta dalla esclusione del reato associativo (capo 5 non provato); i fatti risalgono al 2021 e non risultano episodi successivi; l'indagata potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena (con possibile esclusione della misura ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p.); il Tribunale non aveva valutato l'inidoneità di misure meno afflittive richieste in subordine (es. obbligo di presentazione). Il motivo centrale era che la motivazione del riesame era apodittica e non ancorata a una valutazione prognostica concreta e specifica della persistenza del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale come manifestamente illogica e carente, perché priva della valutazione concreta richiesta sull'attualità del pericolo di recidiva (art. 274 c.p.p.) e per non aver preso in considerazione e confutato gli elementi difensivi (distanza temporale dei fatti, assenza di ulteriori episodi, contraddizione tra dimestichezza e mancata associazione, mancata valutazione di misure meno afflittive). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
delitto relativo alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
La norma identifica il reato contestato (traffico/detenzione di stupefacenti). Nel provvedimento la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, ma la norma costituisce il contesto materiale dei fatti contestati.
art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
requisito dell'attualità del pericolo ai fini della custodia cautelare
La Corte ricorda che l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di occasioni specifiche di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla probabilità di condotte reiterative, fondata su elementi concreti (modalità del reato, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale) e che tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.
art. 275, comma 2-bis, codice di procedura penale
effetti della sospensione condizionale della pena sulla applicabilità di misure cautelari
La possibilità che l'imputata possa beneficiare della sospensione condizionale della pena è un elemento da considerare nella valutazione sulle esigenze cautelari e può rendere non applicabile o meno giustificata una misura più afflittiva; il Tribunale avrebbe dovuto valutare esplicitamente tale profilo.
Massime di principio
- Il giudice della cautela deve svolgere una valutazione prognostica concreta e motivata sull'attualità del pericolo di recidiva, tenendo conto di modalità di commissione, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Più è lontano nel tempo il fatto contestato, più stringente deve essere la motivazione che giustifica la persistenza del pericolo di reiterazione, con riferimento a fatti successivi o a elementi che mostrino il permanere delle condizioni di rischio.
- La presenza di indizi di "dimestichezza" nei traffici deve essere ponderata rispetto ad altri elementi probatori (es. esclusione del reato associativo); contraddizioni devono essere affrontate e risolte dalla decisione motivata.
- Il giudice deve espressamente valutare e motivare l'inidoneità di misure meno afflittive richieste dalla difesa (obblighi di presentazione, divieti mirati, ecc.) prima di confermare o applicare misure più gravi come gli arresti domiciliari o la custodia in carcere.
- La possibile fruizione di benefici penali (es. sospensione condizionale della pena) è un elemento rilevante nella considerazione delle esigenze cautelari e deve essere preso in considerazione nel bilanciamento tra necessità cautelare e misure meno afflittive.
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