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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30597/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per riciclaggio relativa all'incasso di un assegno provento di reato, sostenendo: (1) che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto la responsabilità per riciclaggio pur essendo l'imputato autore del reato presupposto (contraffazione/sottrazione dell'assegno), sicché la clausola di apertura del riciclaggio esclude l'autore del reato presupposto; (2) che la condotta concretamente consistette solo nella modifica di indicazioni sull'assegno (data, luogo, beneficiario) funzionali all'incasso ma non alterative degli elementi alfanumerici identificativi, e quindi integra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e non il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), con la conseguenza che il reato si era estinto per prescrizione il 22/03/2022.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il secondo motivo: la condotta non ha alterato gli elementi alfanumerici identificativi dell'assegno e pertanto va qualificata come ricettazione (art. 648 c.p.) e non come riciclaggio. Qualificato il fatto come reato istantaneo consumato il 01/10/2011 e considerati gli atti interruttivi e le sospensioni, il termine di prescrizione (dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) si è perfezionato il 22/03/2022; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Il primo motivo (rilievo relativo all'autore del reato presupposto) è stato ritenuto infondato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se l'alterazione su un titolo (assegno) non cancella o modifica i codici/elementi alfanumerici di identificazione impressi in fase di stampa, la condotta tende più correttamente a configurare ricettazione (art. 648 c.p.) e non riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
  • Il riciclaggio richiede elementi specializzanti volti a rendere impossibile o più difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa del bene; il mero cambio del beneficiario o annotazioni per l'incasso non sono sufficienti.
  • L'autore del reato presupposto può essere escluso dalla fattispecie di riciclaggio quando la clausola normativa e la giurisprudenza indicano l'esclusione dell'autore del delitto originario; tuttavia la ricostruzione concreta dei fatti è determinante per la corretta qualificazione.
  • La riqualificazione del fatto in reato diverso può incidere sul termine di prescrizione: reato istantaneo con massima pena inferiore può prescriversi prima, con conseguente annullamento senza rinvio se la prescrizione è intervenuta.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le interruzioni e sospensioni, ma tali eventi possono non impedire il decorso integrale del termine se insufficienti nel complesso.
  • In situazione analoga, difesa dovrebbe contestare la configurazione del riciclaggio indicando l'assenza di atti volti a occultare l'origine del bene e valutare immediatamente l'opportunità di eccepire prescrizione in base alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Testo integrale

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