Cassazione Penale, Sentenza n. 30597/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per riciclaggio relativa all'incasso di un assegno provento di reato, sostenendo: (1) che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto la responsabilità per riciclaggio pur essendo l'imputato autore del reato presupposto (contraffazione/sottrazione dell'assegno), sicché la clausola di apertura del riciclaggio esclude l'autore del reato presupposto; (2) che la condotta concretamente consistette solo nella modifica di indicazioni sull'assegno (data, luogo, beneficiario) funzionali all'incasso ma non alterative degli elementi alfanumerici identificativi, e quindi integra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e non il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), con la conseguenza che il reato si era estinto per prescrizione il 22/03/2022.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il secondo motivo: la condotta non ha alterato gli elementi alfanumerici identificativi dell'assegno e pertanto va qualificata come ricettazione (art. 648 c.p.) e non come riciclaggio. Qualificato il fatto come reato istantaneo consumato il 01/10/2011 e considerati gli atti interruttivi e le sospensioni, il termine di prescrizione (dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) si è perfezionato il 22/03/2022; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Il primo motivo (rilievo relativo all'autore del reato presupposto) è stato ritenuto infondato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivazioni di nullità o violazione di legge poste a base del ricorso per cassazione (rilievo sulla violazione o falsa applicazione della norma penale)
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Richiamato come norma contestata: la Corte ha escluso che la condotta realizzata avesse i connotati del riciclaggio, in assenza di atti volti ad occultare l'origine del bene
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la condotta integrasse il reato di ricettazione, qualificazione accolta nella sentenza impugnata in sede di annullamento
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Norma sul termine della prescrizione; applicata per calcolare la durata prescrizionale del reato così qualificato
art. 161, comma 2, cod. pen. (effetti di interruzioni e sospensioni sulla prescrizione)
Usata per valutare gli effetti degli atti interruttivi e delle sospensioni sul decorso del termine prescrizionale
art. 129 cod. proc. pen. (cause che legittimano proscioglimento)
Richiamato per escludere che dagli atti emergessero cause di proscioglimento nel merito che avrebbero giustificato diversa decisione ai sensi del comma 2
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (effetto dell'annullamento)
Norma invocata per annullare senza rinvio la sentenza impugnata a causa dell'estinzione del reato per prescrizione
Massime di principio
- Se l'alterazione su un titolo (assegno) non cancella o modifica i codici/elementi alfanumerici di identificazione impressi in fase di stampa, la condotta tende più correttamente a configurare ricettazione (art. 648 c.p.) e non riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Il riciclaggio richiede elementi specializzanti volti a rendere impossibile o più difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa del bene; il mero cambio del beneficiario o annotazioni per l'incasso non sono sufficienti.
- L'autore del reato presupposto può essere escluso dalla fattispecie di riciclaggio quando la clausola normativa e la giurisprudenza indicano l'esclusione dell'autore del delitto originario; tuttavia la ricostruzione concreta dei fatti è determinante per la corretta qualificazione.
- La riqualificazione del fatto in reato diverso può incidere sul termine di prescrizione: reato istantaneo con massima pena inferiore può prescriversi prima, con conseguente annullamento senza rinvio se la prescrizione è intervenuta.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le interruzioni e sospensioni, ma tali eventi possono non impedire il decorso integrale del termine se insufficienti nel complesso.
- In situazione analoga, difesa dovrebbe contestare la configurazione del riciclaggio indicando l'assenza di atti volti a occultare l'origine del bene e valutare immediatamente l'opportunità di eccepire prescrizione in base alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
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