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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46997/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'incensuratezza dell'imputato; 2) violazione di legge e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 132 e 133 c.p.p. e alle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l'imputato non aveva chiesto la sospensione condizionale nell'atto di appello, e che il riesame in appello è limitato alle questioni dedotte; pertanto il giudice d'appello non poteva concedere la sospensione d'ufficio. Inoltre la sentenza impugnata aveva motivato negativamente la personalità dell'imputato, ritenendo la condotta non occasionale in ragione della quantità di stupefacente (107,92 grammi di hashish), del suo inserimento in un circuito di narcotraffico e di una precedente condanna del 28/02/2019, elementi che giustificano una prognosi negativa circa la recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 4

    responsabilità per detenzione ai fini di spaccio

    La norma è stata applicata per ritenere il ricorrente responsabile della detenzione ai fini di spaccio di 107,92 grammi lordi di hashish; la consistenza quantitativa e gli elementi fattuali hanno portato all'affermazione della finalità di spaccio

  • artt. 132 e 133 cod. proc. pen.

    I riferimenti agli artt. 132 e 133 c.p.p. erano invocati per censurare la motivazione circa le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non illogica, avendo valutato negativamente la personalità dell'imputato e richiamato fatti e precedenti che escludono un'applicazione favorevole delle attenuanti

  • principio del riesame limitato alle questioni dedotte in appello

    Interpretazione procedurale: il giudice d'appello non può concedere la sospensione condizionale della pena se non richiesto dalle parti in appello, poiché il riesame è limitato alle questioni dedotte e la sospensione non è rilevabile d'ufficio

Massime di principio

  • Il riesame in sede d'appello è limitato alle questioni formulate nel motivi di impugnazione: aspetti non dedotti non possono essere concessi dal giudice d'appello d'ufficio
  • La sospensione condizionale della pena deve essere espressamente richiesta dalla parte interessata in sede di impugnazione; in mancanza la richiesta è inammissibile o non può essere accolta per omissione procedurale
  • Nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice può fondare una valutazione negativa della personalità sul rilevo della rilevante quantità di stupefacente, sull'inserimento in circuiti di narcotraffico e su precedenti condanne per reati della stessa indole
  • Per ottenere benefici penitenziari o attenuanti è utile allegare e dedurre in modo puntuale e documentato fatti e circostanze favorevoli già nei motivi di appello, inclusa la formale richiesta di misure come la sospensione condizionale

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